Esami di Stato 2021, docenti non impegnati nelle commissioni a disposizione fino al 30 giugno

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Gli esami di Stato 2021per la scuola secondaria di II grado cominceranno con l’insediamento delle commissioni il 14 giugno e la sessione dei colloqui dal 16 giugno. I lavori si svolgeranno in presenza a meno che non ci saranno condizioni tali da dover ricorrere alla modalità telematica. La commissione è “interna”, con Presidente esterno.

Le commissioni sono costituite da 6 docenti facenti parte del Consiglio di Classe, più il Presidente esterno.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione.

Partecipazione ai lavori costituisce obbligo

I docenti nominati sono obbligati a partecipare agli Esami di Stato, a  meno che non ci sia un legittimo impedimento appositamente documentato.

L’ordinanza n. 54/2021 Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 pubblicata dal Ministero afferma

“La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.”

pertanto  “Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.”

L’assenza va giustificata.

Chi sostituisce i commissari interni

In prima istanza i docenti interni alla scuola, secondo un determinato ordine.

L’ordine di priorità delle sostituzioni

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità (saranno indicate nella circolare apposita)

a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:

i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;

ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;

iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

Personale non impegnato negli esami

“Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021”

Dunque, come d’altronde ogni anno, i docenti dovranno essere a disposizione della scuola fino al 30 giugno.

“I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.”

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