Esami di maturità, candidati esterni: esame preliminare, ammissione e requisiti
Possono essere ammessi allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado coloro che non hanno frequentato la scuola sede d’esame nell’anno scolastico in cui si svolge l’esame e che chiedono di poterlo sostenere come candidati esterni.
Requisiti per l’ammissione all’esame
Possono essere ammessi all’Esame di Stato come candidati esterni, come previsto nell’art.14 del D. lgs n.62/2017, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico, come indicato nell’art. 15 del D.lgs n.226/2005
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019
I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
Casi in cui non è possibile l’ammissione all’esame dei candidati esterni
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
Istruzione nei seguenti casi, come indicato nell’art.3 comma 2 dell’OM n.205/2019:
- nell’ ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti
- negli indirizzi del previgente ordinamento, indicati nell’art. 3 comma 2, del DPR n.89/2010, considerata la peculiarità di tali corsi di studio che riguardano i percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo
- nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati il percorsi EsaBac ed EsaBac techno (DM n.95/2013 e DM n.614/2016)
Esame preliminare: indispensabile per ammissione all’esame dei candidati esterni, chi deve svolgerlo
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare, come indicato nell’art.7 dell’OM n.205/2019
I candidati esterni che non sono in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato, solo in seguito al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non sono in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Sostengono, inoltre, l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’ esame.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
I candidati esterni in possesso dei titoli conseguiti al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico, come indicato nell’art. 15 del D.lgs n.226/2005, categoria indicata nell’art. 3 comma 1 lettera c) dell’OM n.205/2019, sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.
Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.
Esame preliminare: organizzazione e svolgimento
L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.
Al contrario, in caso di non ammissione all’esame di Stato, l’esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame, come idoneità a una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.
Non è consentito, in ogni caso, come esplicitato nell’art.3 comma 5 dell’OM n.205/2019, ripetere l’esame