Esami di maturità 2020, la valutazione dell’esame e adempimenti conclusivi. Guida

A conclusione dell’Esame di Stato la sottocommissione deve riunirsi per mettere in atto tutte le operazioni relative alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla stessa sottocommissione.
Valutazione dell’Esame
A ciascuno studente che ha sostenuto l’Esame di Stato deve essere assegnato dalla sottocommissione un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico, per un massimo di sessanta punti.
Punteggio minimo e punteggio massimo
Il punteggio minimo complessivo per superare l’Esame di Stato è di sessanta centesimi (60/100)
Il punteggio massimo che può essere attribuito per l’Esame di Stato è di cento centesimi (100/100)
La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri stabiliti in sede di riunione preliminare, come indicato nell’articolo 15, comma 8, lettera b) dell’OM sull’Esame di Stato 2020.
I criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, ai quali l’Ordinanza fa riferimento, devono prendere in considerazione il processo formativo e i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta e potranno essere applicati per gli studenti che conseguono un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti
Attribuzione della lode
I criteri per l’attribuzione della lode vengono stabiliti dalla sottocommissione d’esame in sede di riunione preliminare.
Come stabilito nell’art.23 comma 5 dell’Ordinanza ministeriale sull’Esame di Stato 2020 la sottocommissione può, infatti, all’unanimità attribuire la lode agli studenti che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del punteggio fino a un massimo di cinque punti, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Rilascio del diploma
I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi.
Al termine dell’Esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’Esame
Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.
I certificati rilasciati dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati, a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Tale dicitura non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’Esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.