Esami di idoneità e integrativi: in allegato il regolamento per lo svolgimento degli esami di idoneità, integrativi e preliminari

Gli esami di idoneità, regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94, sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione. Se l’esito delle prove è positivo, lo studente ha la possibilità di frequentare la classe più avanzata per la quale ha fatto richiesta.
Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l’anno di studi a cui intendono iscriversi: studiando privatamente, dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio.
Superati gli esami di idoneità, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta.
Chi può accedere agli esami
Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all’anno successivo – si legge nel regolamento predisposto, con molta attenzione dal Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino presieduto dal dirigente scolastico Prof. Marco Michele Chiauzza – gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell’anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l’accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.
Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l’esame di idoneità per la quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.
A chi inoltrare le domande?
Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico utilizzando un apposito modello.
Cosa sono gli esami integrativi
Gli esami di integrativi – regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art.24 – sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo. Il passaggio avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.
Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/06 dell’anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto.
Non è consentito – si legge nel regolamento predisposto, dal Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino diretto dal dirigente scolastico Prof. Marco Michele Chiauzza – il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 15/06, con riserva.
Cosa sono gli esami preliminari e l’ammissione all’esame di Stato
Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.
L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.
La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell’idoneità. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l’esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).
Quando e con chi sostenere le prove preliminari?
L’esame preliminare è sostenuto, nella, davanti seconda metà di maggio al Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza saranno d’ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l’ammissione all’Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.
Norme per l’alternanza scuola lavoro (Legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)
La legge 107/2015, all’articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell’arco del triennio. Si legge nel regolamento predisposto dal Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino che l’alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l’obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l’acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.
Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all’estero.
Come documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro?
Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.
La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l’indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell’ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per il percorso di alternanza scuola-lavoro istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.
Modulistica e regolamento
Molte scuole hanno predisposto un apposito regolamento e una apposita modulistica. Abbiamo già fatto riferimento allo strepitoso contributo organizzativo e didattico del Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino presieduto dal dirigente scolastico Prof. Marco Michele Chiauzza che ha anche predisposto un apposito documento da utilizzare per le richieste. Come anche l’Istituto di Istruzione Superiore S. Boscardin di Vicenza, diretto dal dirigente scolastico prof. Vincenzo Trabona che ha predisposto un eccellente “Regolamento per l’iscrizione e lo svolgimento degli esami integrativi modalità operative” dimostrazione autentica, anche in questo caso, di una eccellente scuola capace di dare risposte autorevole ed esaurienti al territorio e all’utenza.