Esami Stato I ciclo, parere CSPI: dirigenti presidenti di commissione garantiscono terzietà? Specificare composizioni CdC e recupero Invalsi
Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha dettato nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
L’articolo 8/6 del decreto, dedicato allo svolgimento dell’esame di Stato, prevede che il Miur emani un apposito decreto al fine di disciplinare le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove:
“Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di svolgimento delle prove.”
Sull’emanando decreto ha espresso il proprio parere (positivo ma con osservazioni) il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , che è intervenuto non solo sulle prove ma anche su alcuni altri aspetti del decreto, quali:
- la presidenza della commissione d’esame;
- la composizione dei consigli di classi per gli scrutini;
- le prove invalsi;
- le prove d’esame.
PRESIDENZA COMMISSIONE
Il decreto assegna la presidenza della Commissione d’esame al dirigente scolastico dell’istituto o, in caso di assenza/impedimento/reggenza dello stesso, a un collaboratore del medesimo.
Secondo il CSPI, la scelta di affidare la Presidenza della Commissione d’Esame al dirigente scolastico va monitorata al fine di verificarne la funzionalità e l’efficacia, anche nell’ottica di una garanzia di terzietà.
Quanto all’individuazione di un sostituto del dirigente, in caso di assenza/impedimento/reggenza, è necessario precisare che il sostituto (collaboratore) deve appartenere al ruolo della scuola secondaria e prevedere le modalità di individuazione nei casi in cui la scuola non disponga di docenti non impegnati nell’esame di stato a cui chiederlo.
COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE
Riguardo al secondo punto sopra indicato, il CSPI evidenzia che, essendo stato introdotto l’organico dell’autonomia, è necessario precisare le modalità di composizione dei consigli di classe, per garantirne la validità ai fini delle operazioni di scrutinio e dello svolgimento dell’esame.
PROVE INVALSI
In seguito alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 62/2017, com’è noto, la prova Invalsi non fa più parte dell’esame di Stato, tuttavia ne costituisce uno dei requisiti per essere ammessi.
Il CSPI ha osservato che è necessario valutare ogni possibile soluzione organizzativa per consentire agli alunni che, per gravi e comprovati motivi non abbiano potuto svolgere le prove INVALSI, di non compromettere l’ammissione agli esami di stato, anche avvalendosi, per analogia, della normativa prevista in questi casi per gli esami di stato.
Abbiamo parlato delle prove d’esame in Esami Stato I ciclo 2017/18, parere CSPI su prove di Italiano e Matematica. Vediamo come saranno articolate