Esame terza media 2022, voto di ammissione anche inferiore a 6: come procedere. Esempio con FOGLIO DI CALCOLO

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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 si svolgerà a breve, previo svolgimento dello scrutinio finale. Voto di ammissione: come si attribuisce e quando può essere inferiore a 6/10.

Esame 2021/22

L’esame di Stato di primo grado a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 64/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, salvo diversa disposizione legata all’andamento della situazione epidemiologica.

L’esame consiste in tre prove:

  1. una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
  2. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  3. un colloquio.

Ammissione o non ammissione all’esame

L’ammissione all’esame di Stato, come anche la non ammissione, è deliberata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Ammissione 

Ai sensi dell’articolo 2 dell’OM n. 64/2022, sono ammessi all’esame gli alunni che:

  1. abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; tali deroghe, considerata la situazione emergenziale ancora in atto, possono riguardare anche specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
  2. non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del  DPR n. 249/1998 (la predetta sanzione, ricordiamolo, è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico).

Le prove Invalsi, per il corrente anno scolastico, pur essendosi svolte, non costituiscono requisito d’ammissione. Pertanto, sono ammessi all’esame anche eventuali alunni che non abbiano svolto le predette prove.

Evidenziamo che l’ammissione all’esame può avvenire anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento (ossia di voto inferiore a 6/10) in una o più discipline, come si evince da quanto disposto in merito alla non ammissione dall’OM suddetta (oltre che dal D.lgs. 62/2017 e dal DM 741/2017, attuativo del medesimo decreto legislativo):

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo

Dunque, in caso caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, la non ammissione è una possibilità (… può deliberare ) e non un obbligo. Conseguentemente, è possibile ammettere all’esame un alunno che presenti più insufficienze (disposizione che fa il paio con quella relativa al voto di ammissione – vedi di seguito).

Non ammissione

La non ammissione all’esame di Stato di primo grado, come detto sopra, può avvenire nei casi di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In tal caso, il consiglio di classe delibera la non ammissione a maggioranza, con adeguata motivazione, anche tenuto conto dei criteri stabiliti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF.

Considerato anche quanto detto nel paragrafo precedente, la non ammissione all’esame deve avvenire prendendo in considerazione il processo formativo e il livello globale degli apprendimenti raggiunti dall’alunno e non solo in riferimento alla sola presenza di una o più insufficienze.

Voto di ammissione

Gli alunni sono ammessi all’esame con un voto di ammissione che va attribuito, come leggiamo nell’articolo 2/2 dell’OM 64/2022, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs. 62/2017.

Il citato articolo 6 dispone che:

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Tale disposizione è stata poi integrata da quanto disposto dall’articolo 2 del DM n. 741/2017, attuativo del medesimo D.lgs. 62/2017:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Dunque, il voto di ammissione (ai sensi dell’OM 64/2022, del D.lgs. 62/2017 e del DM 741/2017):

  • è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza frazione decimali;
  • è attribuito tenuto conto del percorso scolastico triennale dell’alunno;
  • è attribuito sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF;
  • può essere anche inferiore a 6/10.

Evidenziamo che:

  1. l’attribuzione di un voto di ammissione inferiore a 6/10 si lega alla disposizione dell’ammissione all’esame anche nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. E’ chiaro, infatti, che un voto di ammissione inferiore a 6/10 può essere attribuito agli alunni che sono ammessi all’esame con una o più insufficienze;
  2. in genere, i criteri deliberati dai collegi docenti, prevedono che il voto di ammissione sia frutto della media dei voti riportata per ciascuno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, attribuendo un “peso” diverso a ciascun anno (ad esempio: 20% media voti primo anno + 20% media voti secondo anno + 60%  media voti terzo anno).

Si allega un foglio di calcolo del voto di ammissione, secondo l’esempio riportato nel punto due di cui sopra (nella colonna “Voto arrotondato”, l’arrotondamento va effettuato manualmente). VOTO AMMISSIONE

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