Esame terza media 2022, da quali docenti è composta la commissione

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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 64/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021. Commissione d’esame e sottocommissioni.

Esame di terza media, due prove scritte e un colloquio. Ecco l’ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

Ordinanza ministeriale

L’ordinanza ministeriale non dispone nulla in merito alla costituzione della commissione d’esame, che resta dunque disciplinata dal DM n. 741/2017, come si evince dall’articolo 10 della medesima OM, ove leggiamo che “Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza”. 

E’ l’articolo 4 del succitato DM 741/2017 a disciplinare la costituzione della commissione d’esame presso ciascuna istituzione scolastica, oltre ad indicare le sedi d’esame.

Sedi d’esame

Ai sensi del succitato decreto, sono sedi di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Commissione

In ciascuna istituzione scolastica è costituita una Commissione d’esame, che è costituita da tutti i docenti dei consigli delle classi terze, compresi i docenti di sostegno e di strumento musicale.

L’articolo 4, comma 2, del DM n. 741/2017 riguardo alla composizione della Commissione predispone che essa avvenga in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 62/2017, che dettano in pratica disposizioni sulla composizione dei singoli consigli di classe ai fini della valutazione finale e intermedia degli alunni.

In base ai suddetti commi, fanno parte dei consigli di classe i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa. Non ne fanno, invece, parte i docenti di potenziamento e in generale  i docenti che svolgono attività finalizzate all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa che, ai fini della valutazione, forniscono elementi informativi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Alla luce di quanto detto sopra, fanno parte della Commissione dell’esame di Stato di primo grado tutti i docenti del consiglio di classe delle classi terze, compresi docenti di religione cattolica/attività alternativa.

Sottocommissione

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Come già detto, fanno parte dei consigli di classe anche i docenti di religione cattolica.

Docenti IRC possono interrogare?

Tale interrogativo è stato posto sin dal primo anno in cui è entrato in vigore la nuova normativa sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, in quanto è tuttora in vigore la disposizione di cui all’articolo 185, comma 1, del D.lgs. 297/94, in base alla quale :

Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

La religione cattolica, in base alla succitata norma, non rientra tra le disciplina d’esame, tuttavia i relativi docenti fanno parte della commissione e delle sottocommissioni.

Coordinatori

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. Questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

Presidenza commissione

La commissione è presieduta dal dirigente scolastico della scuola sede d’esame.

In caso di reggenza o assenza o impedimento del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di Presidente sono svolte da un collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

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