Esame terza media 2022 alunni con disabilità: ammissione e prove. Diploma e attestato credito formativo

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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 64/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021. Come si svolgerà il predetto esame per gli alunni con disabilità?

Esame di terza media, due prove scritte e un colloquio. Ecco l’ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

Cosa prevede l’Ordinanza

L’articolo 2, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale, riguardo alla disciplina degli esami per gli alunni con disabilità certificata di cui alla legge n. 104/92, rinvia a quanto previsto dall’articolo 14 del DM n. 741/2017.

Requisiti di ammissione

Ai sensi del succitato DM e dell’ordinanza ministeriale, i requisiti di ammissione all’esame per gli alunni con disabilità, come per tutti gli altri allievi, sono i seguenti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche in riferimento all’emergenza epidemiologica;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del  DPR n. 249/1998.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, sebbene prevista, non costituisce per l’a.s. 2021/22 requisito di ammissione, in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 62/2017. Da sottolineare che, per gli alunni con disabilità, ai fini dello svolgimento delle prove, il consiglio di classe (ai sensi del predetto decreto) può prevedere adeguate misure compensative o dispensative e, ove tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti ovvero l’esonero dalle prove medesime.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in riferimento a quanto previsto nel PEI, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame di Stato.

Agli alunni ammessi all’esame è attribuito un voto di ammissione in decimi, senza frazioni decimali.

Per approfondire requisiti e voto di ammissione leggi: “Esami terza media 2022, requisiti per essere ammessi. Attribuzione voto di ammissione” .

Prove d’esame

Le prove d’esame, per l’a.s. 2021/22, sono le seguenti:

  1. una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
  2. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  3. un colloquio.

Per gli studenti con disabilità, se necessario, la sottocommissione, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate. Tali prove devono essere idonee a valutare i progressi dell’alunno in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Per lo svolgimento delle prove, inoltre, i suddetti alunni si avvalgono di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico, utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove medesime.

Valore prove differenziate

Gli alunni che svolgono prove differenziate conseguono comunque il diploma finale, in quanto come leggiamo nell’articolo 14/3 del DM n. 741/2017: Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Voto finale

Il voto finale è attribuito secondo la modalità “ordinaria”, in base alla quale lo stesso (voto finale) scaturisce dalla media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per approfondire leggi “Esame terza media 2021/22, attribuzione voto finale: come procedere. Esempi”

L’esame è superato con il punteggio minimo di almeno sei decimi.

Diploma finale

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame e nei tabelloni affissi all’albo della scuola non vanno menzionate le modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Attestato di credito formativo

Ai candidati con disabilità, che non si presentano all’esame, è rilasciato un attestato di credito formativo (si tratta, in sostanza, di candidati ammessi all’esame ma che poi non si presentano a svolgere le prove).

Il suddetto attestato consente l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

OM 64/2022

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