Esame terza media 2021, docenti di strumento musicale in commissione: partecipano solo alla prova dei loro studenti?
I docenti di strumento musicale e la questione della loro presenza allo scrutinio intermedio, finale e in commissione Terza media per gli esami di alunni che non conoscono e non hanno mai valutato. Quando la normativa supera il buon senso. Riepiloghiamo.
Consulenze – Docenti strumento musicale in commissione – Esami terza media
Un gentile docente ci chiede un parere:
“Salve, vorrei sapere se un docente di strumento musicale ,durante gli esami del primo ciclo, è tenuto alla partecipazione alle sedute d’esame nelle quali non risulti presente alcuno dei propri studenti”
Esame terza media 2020/21 – Fasi finali
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021.
I giovani ragazzi e ragazze della scuola media stanno svolgendo il loro esame in questi giorni [l’ordinanza prevede tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 in presenza], salvo eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
La maggior parte delle scuole ha concluso le operazioni riguardanti gli esami conclusivi del primo ciclo; al più, alcune sono in procinto di effettuare lo scrutinio dell’esame e la successiva ratifica finale. Eventuali prove suppletive [candidati esterni/privatisti] si svolgeranno entro il 30 giugno 2021; in casi eccezionali entro il termine dell’anno scolastico ossia il 31/08, come prevede l’articolo 11 del DM 741/2017.
Esami terza media 2021 per gli studenti iscritti nelle scuole medie ad indirizzo musicale
Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, potranno svolgere una prova pratica di strumento nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto della tipologia di strumento. Dunque effettueranno [molti hanno già terminato] la prova orale come tutti gli altri studenti di terza media, con la presentazione/discussione dell’elaborato. In più faranno, come specificato poco sopra, una piccola esibizione di ciò che hanno imparato, musicalmente parlando, nel corso del triennio.
Documento di valutazione, esiti finali e certificazione delle competenze
Esiti esame
Una volta effettuato lo scrutinio finale e terminati gli esami di Stato [compresa la valutazione finale], gli esiti di quest’ultimo, con l’indicazione del punteggio finale conseguito [compresa la menzione di lode, se attribuita dalla commissione], sono pubblicati tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento (OM 52/2021. articolo 4/4).
Nel caso di mancato superamento dell’esame, si dovrà riportare la sola dicitura “Non diplomato”.
Certificazione competenze
Alle famiglie degli alunni che hanno superato l’esame, inoltre, viene rilasciata la certificazione delle competenze, una copia della quale è trasmessa all’istituzione scolastica di secondo grado, ove l’alunno frequenterà il prossimo anno scolastico.
Documento valutazione
Al termine dell’esame di Stato, infine, sono rilasciati alle famiglie i documenti di valutazione, che la maggior parte delle scuole ormai non stampa più, essendo gli stessi visualizzabili (e stampabili) nell’area riservata del registro elettronico di ciascun allievo.
Docenti di strumento musicale in commissione esame terza media per tutti gli studenti o solo per i propri?
Premessa – Docenti di strumento musicale e docenti di musica [non sono la stessa cosa]
Ancora oggi, nonostante i docenti di strumento musicale abbiano una loro specifica classe di concorso dagli anni 2000, c’è chi li confonde con gli insegnanti di musica [per intenderci quelli che fanno lezione la mattina, mentre i prof di di strumento sono quelli del pomeriggio].
I docenti di musica e strumento musicale sono distinti tra loro; ecco le classi di concorso nel dettaglio:
A-55: Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado
A-56: Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado
A-29: Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-30: Musica nella scuola secondaria di I grado
La differenza principale è che la lezione di musica [scuola media] è svolta la mattina in presenza di tutta la classe e prevede l’insegnamento della musica in generale, dall’educazione all’ascolto, teoria musicale, storia della musica, pratica musicale]…
mentre la lezione di strumento musicale [pianoforte, chitarra, flauto, violoncello, violino etc] è effettuata singolarmente a tu per tu tra il docente e l’alunno; esiste poi la musica d’insieme, orchestra, quartetti etc]. Il tutto, generalmente, nelle ore pomeridiane.
I docenti di strumento musicale in commissione esami terza media
In ogni scuola è costituita la commissione d’esame di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe [classi terze].
La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
Nella nota n. 1865 del 2017, il Ministero ha precisato che fanno parte delle della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale. Tra le predette discipline vi anche l’insegnamento della religione cattolica.
In quanto docenti facenti parte a pieno titolo del consiglio di classe, di conseguenza, gli insegnanti di strumento musicale fanno parte della Commissione durante gli esami di terza media. Devono quindi, per Legge, presenziare a tutte le prove degli alunni della medesima classe, anche per coloro che non suonano lo strumento specifico insegnato dal docente in questione.
Va da sè, però, che in caso di votazione deliberativa, durante gli scrutini dell’esame conclusivo del primo ciclo, ciascun docente di strumento musicale vota solo per gli alunni che hanno seguito le lezioni del suo strumento.
Perché viene sollevato il problema del docente di strumento musicale se deve presenziare all’esame di tutti gli studenti o solo i propri
Nelle scuole medie ad indirizzo musicale vi sono in linea di massima due possibilità di svolgimento dello strumento a livello organizzativo-didattico:
- una o più sezioni interamente musicali, ad esempio la prima, seconda e terza media della sezione A; sono classi in cui tutti gli alunni suonano uno strumento musicale;
- non vi è una classe/sezione musicale ben definita, ma ogni docente di strumento ha alunni sparsi in tutte le classi, generalmente tra 14 e 18 alunni per un totale di 18 ore settimanali.
Quindi può succedere, nel secondo caso, che alcuni docenti di strumento musicale facciano parte della Commissione, ad esempio della classe terza/sezione B, perchè in quest’ultima hanno anche un solo alunno che suona lo strumento. Mentre i restanti allievi, della medesima classe terza, non suonano alcuno strumento. Ecco che il docente deve assistere all’esame di una ventina di ragazzi che non ha mai valutato o addirittura nemmeno conosciuto personalmente.
Naturalmente va rispettata la Legge; la Commissione deve configurarsi nella sua interezza. Ma l’errore è a monte. Si è consentito negli anni alle Scuole di organizzare l’attività didattica di strumento musicale con alunni o gruppi di essi sparsi in tutte le classi, senza la presenza di una sezione interamente musicale. Ed è così che per colpa di una prassi palesemente errata i docenti di strumento musicale sono costretti ad essere presenti allo scrutinio [primo, secondo quadrimestre ed esami di Stato] di decine e decine di studenti, senza averli mai valutati; oltre anche al disagio di non avere, come tutti gli altri docenti, una sezione specifica nel quale identificarsi.