Esame terza media 2021, criteri di ammissione e attribuzione voto anche inferiore a sei decimi. FAQ
Esame di Stato di conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, criteri e voto di ammissione: cosa fa il consiglio di classe. Prosegue l’approfondimento di Orizzonte Scuola, al fine di rispondere ai numerosi quesiti giunti in redazione.
Criteri di ammissione
D. I criteri di ammissione all’esame a.s. 2020/21 sono quelli previsti dal D.lgs. 62/2017 e dal conseguente DM n. 741/2017?
R. No, per l’a.s. 2020/2021, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato dall’OM n. 52/2021, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge n.178/2020. Evidenziamo però che la predetta OM rinvia per alcuni aspetti al citato DM 741/17.
D. Quali sono i criteri previsti dall’OM 52/2021?
R. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’OM 52/2021, sono ammessi all’esame di Stato di primo grado gli studenti che:
- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
- non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR n. 249/1998.
D. Le prove Invalsi costituiscono requisito d’esame?
R. No, per il solo a.s. 2020/21, le prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese non costituiscono requisito d’ammissione. Evidenziamo però che lo prove si svolgono, condizioni epidemiologiche permettendo.
D. E’ possibile ammettere un alunno che presenti uno o più insufficienze?
R. Si, è previsto, come ha chiarito la nota 1865/2017, volta ad illustrare quanto previsto dal citato decreto 741/2017 e come si evince dall’OM 52/2017.
D. In caso di ammissione all’esame con una o più insufficienze, il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10 oppure si attribuisce la sufficienza laddove il docente interessato esprima una valutazione inferiore?
R. Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, come leggiamo nella citata nota 1865/2017 illustrativa del DM 741/2017 e come chiarito ulteriormente dal Ministero nelle slide di accompagnamento dell’OM 52/2021.
D. In presenza di una o più insufficienze, l’alunno può anche essere non ammesso?
R. Sì, il consiglio di classe, pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame) può deliberare la non ammissione all’esame di Stato di un alunno/a nei casi in cui lo stesso/a non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. La non ammissione va adeguatamente motivata.
Voto di ammissione
D. Come si attribuisce il voto di ammissione?
R. Il voto di ammissione va attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, secondo quanto indicato dall’articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017, ossia sulla base del percorso scolastico triennale dell’alunno e secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
D. Come va espresso il voto di ammissione?
R. Il voto di ammissione è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali e, come detto sopra, può anche essere inferiore a sei decimi, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.