Esame terza media 2021/22, come si svolge per gli alunni con DSA e con altri BES

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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 consisterà in due prove scritte e un colloquio. Come si svolgerà per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati? E per gli alunni con altri bisogni educativi speciali individuati dal consiglio di classe?

Ordinanza ministeriale

L’esame degli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (DSA) certificati, ai sensi della legge n. 170/2010, e degli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES) individuati dal consiglio di classe si svolgerà secondo quanto previsto dall’articolo 14 del DM n. 741/2017. A tale DM, infatti, rinvia l’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, che disciplina l’esame di Stato di primo grado a.s. 2021/22 (ordinanza emanata dal Ministro dell’Istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021). Esame di terza media, due prove scritte e un colloquio. Ecco l’ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

Requisiti d’ammissione e prove d’esame

Requisiti di ammissione

Ai sensi del succitato DM e dell’ordinanza ministeriale, i requisiti di ammissione all’esame per gli alunni con DSA e con altri BES, come per tutti gli altri allievi, sono i seguenti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche in riferimento all’emergenza epidemiologica;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del  DPR n. 249/1998.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, sebbene prevista, non costituisce per l’a.s. 2021/22 requisito di ammissione, in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 62/2017.

Prove d’esame

Le prove d’esame, per l’a.s. 2021/22, sono le seguenti:

  1. una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
  2. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  3. un colloquio.

DSA

Per gli alunni con DSA certificati lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe.

Prove scritte

Per lo svolgimento delle prove scritte, da parte dei suddetti alunni, la commissione d’esame può:

  • riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
  • consentire l’uso di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, nel solo caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano stati già  utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Quanto alla valutazione delle succitate prove, la sottocommissione d’esame adotta criteri che tengano conto delle competenze acquisite dagli interessati sulla base del PDP.

Evidenziamo che, per il corrente anno scolastico, non trova applicazione la disposizione del DM 741/2017, in base alla quale, per gli alunni la cui certificazione abbia previsto la dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Ciò, in quanto, per il 2021/22, non è previsto lo svolgimento della prova scritta di lingue straniere (prova unica di lingua inglese e seconda lingua comunitaria).

I suddetti alunni, dispensati dalle prove scritte di lingue straniere, non sosteranno la prova nazionale Invalsi di lingua inglese.

Colloquio

Considerato che, come detto sopra, non si svolgerà la prova scritta di lingue straniere, l’ordinanza prevede che il colloquio, tra le altre cose, sia volto a valutare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria.

Quanto detto, tuttavia, non sarà possibile con gli alunni con DSA, la cui certificazione prevede l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. Tali alunni, pertanto, nell’ambito del colloquio, saranno valutati in relazione alle restanti discipline, in coerenza con quanto previsto nel PDP, ma non nelle lingue straniere. Pur non svolgendo il colloquio per la parte relativa alle lingue straniere, i predetti allievi conseguiranno comunque il diploma finale, anche alla luce del fatto che il DM n. 741/2017, in riferimento alle prove scritte, in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, prevede la predisposizione (se necessario), da parte della sottocommissione, di prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

Gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingue straniere, invece, nell’ambito del colloquio, potranno essere valutati in merito al livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, sempre in riferimento al PDP. 

Voto finale

Il voto finale, come per tutti gli altri alunni, scaturisce dalla media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Per approfondire leggi “Esame terza media 2021/22, attribuzione voto finale: come procedere. Esempi”

L’esame è superato con il punteggio minimo di almeno sei decimi.

Diploma finale

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame e nei tabelloni affissi all’albo della scuola non vanno menzionate le modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

BES

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, individuati dal consiglio di classe e che dunque non sono certificati ai sensi della legge n. 170/2020, in sede d’esame, non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal PDP.

Esame terza media 2022, prove scritte: quali sono e come predisporle

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