Esame di Stato I grado: assenza certificata o ingiustificata del candidato. I casi in cui è prevista la prova suppletiva

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di Paolo Pizzo – L’art. 9/41 dell’OM 90/2001 prevede che  le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

di Paolo Pizzo – L’art. 9/41 dell’OM 90/2001 prevede che  le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

È il presidente a stabilire il calendario per le prove scritte (a carattere non nazionale) o orali per le quali si è verificata l’assenza. Per la prova nazionale (INVALSI), invece, il Ministero ha stabilito una prima e una seconda prova suppletiva: giorno 25 giugno 2014 e 2 settembre 2014, con inizio alle ore 8.30.

È subito utile precisare che bisogna distinguere la tipologia di assenza del candidato. La prova suppletiva è infatti consentita solo a quel candidato assente per gravi e comprovati motivi. Non è invece ammessa un’assenza ingiustificata la quale determinerà il non superamento dell’esame.
L’altro punto fondamentale da affrontare  è stabilire cosa accade se per il candidato non è possibile effettuare prove suppletive entro il 30/6.

Ai sensi dell’O.M. 90/2001 nello svolgimento delle prove suppletive non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale, ma aggiungiamo che anche la composizione della sottocommissione e della commissione dovrà essere la stessa di quella che ha dato inizio agli esami.

Ciò ricordiamo è previsto per tutte le commissioni e i collegi “perfetti” (vedi oltre esami di II grado anche composizione del  consiglio di classe per i debiti formativi sempre nella scuola di II grado).

E qui possono sorgere alcuni problemi che riguardano i docenti che fanno parte della commissione con contratto solo fino al 30/6 o docenti che al 1/9/2014 sono collocati in pensione.

Su questo aspetto non posso che concordare con il Dirigente Lupparelli laddove afferma che per gli esami del I ciclo non c’è da parte del Ministero tutta quella attenzione posta come per l’esame del II ciclo, e che nonostante siano diverse le disposizioni emanate in questi anni ci troviamo diversi “buchi” da colmare e che in troppi casi si va “per analogia” con gli esami di grado superiore.

Cosa deve fare in questi casi il Presidente?

Lupparelli afferma: “non basta riconvocare la sola sottocommissione, poiché tutta una serie di adempimenti (per esempio l’assegnazione della lode, la coerenza con i criteri di valutazione, e così via), sono di stretta pertinenza della intera commissione, senza la quale non può ritenersi valida la conclusione di una sessione suppletiva.

Anche qui voglio sottolineare una certa carenza di disposizioni che possono regolare la cosa. Sempre per analogia, dobbiamo rifarci a ciò che avviene per le superiori: per esempio con il DM 53 del 28 giugno 2011, all’art. 3, si stabilisce che la composizione della commissione per la suppletiva, deve essere la stessa della sessione ordinaria. Nel nostro caso (scuola media), c’è da garantire prioritariamente che, per i lavori della sottocommissione interessata, siano presenti i docenti di tutte le varie discipline.

Se i docenti devono essere gli stessi di giugno, si pongono problemi di natura organizzativa, legati soprattutto alla tipologia del rapporto di lavoro. Pertanto, anche qui per analogia con le superiori, i medesimi docenti che avevano un rapporto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, avranno una proroga della nomina per il tempo necessario all’espletamento della sessione suppletiva. Se qualche docente è stato trasferito o è andato in pensione, vuol dire che si effettueranno sostituzioni con le modalità già descritte in precedenza al punto 4. La gestione concreta della sessione non si discosterà rispetto a quanto fino ad ora ho scritto; solo un particolare: non è necessario che, durante l’esecuzione le prove scritte suppletive, ci siano ex compagni di classe come “testimoni”, anche perché costoro hanno perso ormai la qualifica di appartenenza alla scuola in cui avevano sostenuto gli esami nei mesi precedenti (ricordo infatti che la suppletiva, dopo la chiusura della sessione di giugno, si svolge in genere nei primissimi giorni di settembre). Non irrilevante inoltre il fatto che in questo “status”, potrebbe non esistere per loro una copertura assicurativa della ex scuola.”

Ricordiamo che per le prove suppletive di settembre al docente con contratto originario al termine delle lezioni o al 30/6 andrà effettuato un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno delle prove suppletive cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima.

Ciò anche in analogia con quello che avviene per il recupero dei debiti formativi nella scuola di II grado.

E qui si pone un altro problema: Tali supplenti sono obbligati agli inizi di settembre a partecipare alle prove suppletive?

Il mio parere è no perché non hanno in essere nessun contratto al momento della prova. Inoltre il supplente potrebbe anche essere sotto contratto con un’altra scuola.

In questi casi si procederà alla sostituzione come indicato nel punto 4 della guida

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