Esame secondaria I grado: valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, come avviene. Scarica griglia di valutazione prova orale

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In base all’art. 2 dell’O.M. n° 52, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104, “per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del Piano Educativo individualizzato” (PEI). Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, “l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato”.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati (non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104), che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato (PDP), “non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno”. Anche in questo viaggio ci faremo accompagnare dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Reggio Calabria (RC), la professoressa Avv. Lucia Zavettieri, un esperto accreditato di legislazione scolastica ed esempio di perfezionismo didattico-pedagogico. In allegato all’articolo la a Griglia di valutazione prova orale per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Criteri per l’attribuzione della lode

L’O.M. N52, all’Art. 4, Comma 3 recita: “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame”.

L’alunno/a -come ribadisce la professoressa Avv. Lucia Zavettieri – dovrà aver conseguito la valutazione di 10/10, anche con arrotondamento se pari o superiore a 9.50 nella valutazione finale e dovrà soddisfare criteri di eccellenza, dimostrando competenze maturate nell’arco del triennio, desumibili da certificazioni e attestati conseguiti a seguito di partecipazione a corsi istituiti dalla scuola, qualificazioni ai primi posti in concorsi, olimpiadi dedicate etc. locali, nazionali o internazionali o avere ricevuto riconoscimenti di eccellenza nell’ambito di attività con carattere di solidarietà sociale o d’impegno civile, sportivo, creativo, artistico e musicale.

Esame di stato per gli alunni privatisti

In riferimento all’ art. 5 dell’O.M. n°52, gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 5. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
La commissione d’esame – come precisa il dirigente scolastico Avv. Lucia Zavettieri – delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Esame di stato per gli alunni in istruzione parentale

La base normativa, oltre al D. lgs. n. 62/2017, risiede nell’art. 3 del D.M. 741/2017 “Ammissione all’esame dei candidati privatisti” poiché non esiste disposizione specifica sul punto. I requisiti richiesti sono:

  • l’età (aver compiuto 13 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sostiene l’esame);
  • l’ammissione (o idoneità) alla frequenza della classe prima della secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Non è quindi previsto alcun esame preliminare per l’ammissione agli esami di Stato.

Prove standardizzate e certificazione competenze primo ciclo d’istruzione

Secondo l’art. 6 dell’O. M. n° 52, gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non pregiudica in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato.
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Le competenze certificate riguardano:

  • Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
  • Comunicazione nelle lingue straniere
  • Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
  • Competenze digitali
  • Imparare ad imparare
  • Competenze sociali e civiche
  • Spirito di iniziativa
  • Consapevolezza ed espressione culturale.

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori:

  • Avanzato: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
  • Intermedio: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
  • Base: l’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
  • Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza

In riferimento all’art. 9 dell’O.M. n° 52, – come precisa il dirigente scolastico Avv. Lucia Zavettieri estensore con la commissione valutazione del suo istituto composta da docenti di eccelse qualità – per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico– o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

  • nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
  • qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Pubblicazione degli esiti

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. (O.M. n°52, art. 4, comma 4) Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. (O.M. n°52, art. 4, comma 5)

Giudizio globale Esami di Stato primo ciclo

Griglia valutazione Esami di Stato primo ciclo

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