Esame secondaria I grado: ammissione, svolgimento esame, valutazione, alunni BES. Analogie e differenze rispetto allo scorso anno

L’Ordinanza Ministeriale n.52 dello scorso 3 marzo 2021, emanata in regime derogatorio rispetto a quanto disposto dal D.lgs 62/2017, dal DM n.741/2017 nonché dalla Circolare prot. n.1865 del 10 ottobre 2017, ha istruito le modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2020/2021
Così come – sempre in deroga rispetto a quanto previsto dal Decreto 62 – l’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020 aveva organizzato gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020, attuando di fatto quanto già era stato anticipato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Le due Ordinanze ministeriali appena ricordate, ossia la n. 52 licenziata di recente e la n. 9 emanata in coda allo scorso anno scolastico, benché sinottiche e speculari nella ratio legis, contengono alcune importanti differenze, riferibili perlopiù alle modalità d’ammissione all’esame e alle prove previste, le quali, seppur ampiamente ridotte rispetto a quelle d’epoca pre-emergenziale, hanno oggi un peso maggiore se rapportate al breve colloquio in remoto che chiuse il primo ciclo 2019/20.
Ma cerchiamo di addentrarci nelle pieghe delle disposizioni ministeriali, considerando separatamente i vari settori costitutivi delle Ordinanze in parola.
CRITERI D’AMMISSIONE: Gli alunni saranno ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione 2020/2021 se avranno frequentato almeno i ¾ del monte ore annuo personalizzato e se non saranno incorsi nella sanzione di non ammissione (per gravi intemperanze) normata già dal DPR 249/98 e s.m.i.; inoltre il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, potrà non ammettere i candidati in caso di una o più insufficienze (art. 2 OM n.52). All’esame 2019/20, invece, i candidati accedevano d’ufficio e l’esame stesso coincideva con la valutazione finale del CdC (art.1, c 1, OM n.9), come peraltro precedentemente previsto dal DL 22/2020 (art.1, c 4).
La partecipazione alle prove INVALSI, sospese nella scorsa primavera, non costituirà requisito d’accesso all’Esame 20/21.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME: L’Esame di fine primo ciclo 2020/21 è composto da una prova orale e da un elaborato (cartaceo ovvero interattivo) a cura dei candidati, che del colloquio è prerogativa. L’orale pertanto partirà dalla discussione dell’elaborato, che dovrà essere redatto tra il 7 maggio e il 7 giugno 2021.
La Commissione, entro il 7 maggio, assegnerà l’argomento ad ogni candidato, tenendo conto delle attitudini e del percorso scolastico di ciascuno, e supporterà gli alunni nella stesura del prodotto finale, originale e afferente alla tematica assegnata.
Nel “peso” dell’elaborato, nonché nella consistenza del colloquio, risiedono le maggiori differenze del nuovo esame rispetto a quello 2019/20. Lo scorso a.s. infatti, in sede di scrutinio (e quindi d’esame) la Commissione teneva conto di un elaborato (art. 2, c 2, OM n.9), trasmesso al CdC e successivamente presentato in videoconferenza, tra lo scrutinio e il 30 giugno (art 4, commi 1 e 3, OM n.9); quest’anno invece l’elaborato non è presentato “a posteriori”, ma è prodromico allo svolgimento della prova orale, fulcro dell’esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione finale della prova d’esame 2020/21, definiti e condivisi dalla Commissione, condurranno verso una votazione in decimi derivante dalla media tra il voto d’ammissione e la valutazione d’esame (art 4 commi 1 e 2, OM 52).
Nelle procedure d’esame 2019/20, invece, che come già ricordato coincidevano con lo scrutinio finale, il CdC dopo aver redatto le valutazioni conclusive delle singole discipline – e tenuto conto della valutazione dell’elaborato – esprimeva un voto complessivo, espresso in decimi (art. 7 OM n.9).
ESITI DELL’ESAME: Gli esiti finali dell’Esame 2020/21 verranno pubblicati nei tabelloni del Plesso sede di Commissione e, contestualmente, solo nell’area riservata del registro elettronico; anche l’OM n.9/2020 disponeva in questo modo, facendo però unicamente riferimento all’affissione nell’albo scolastico (art. 7, c.5).
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: La certificazione delle competenze in uscita relativa all’a.s. 2020/21, già prevista dal DM n.742/2017, verrà compilata in sede di scrutinio finale e verrà rilasciata – comprensiva degli esiti delle prove INVALSI – solo agli alunni che superano l’esame e non sarà prevista per eventuali candidati (art.6, c.2); specularmente, l’OM n.9 (art.8) disponeva la certificazione delle competenze in sede di scrutinio conclusivo, come da normativa vigente.
ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA IN ETÀ EVOLUTIVA, DSA O
ALTRI BES: Gli alunni con disabilità certificata in età evolutiva (L.104/92 – D.lgs 66/2017 e s.m.i.) e con DSA (L.170/2010 e s.m.i.) si avvarranno degli strumenti previsti rispettivamente dai propri PEI o PDP. Per tutti gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (CM n.8/2013) non saranno previsti strumenti dispensativi o compensativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente ponderati in corso d’anno dai CdC.
ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA IN ETÀ EVOLUTIVA, DSA O
ALTRI BES: Per poter affrontare correttamente il nuovo esame 2020/21, gli alunni con disabilità certificata in età evolutiva (L.104/92 – D.lgs 66/2017 e s.m.i.) e con DSA (L.170/2010 e s.m.i.) si avvarranno degli strumenti previsti rispettivamente dai propri PEI o PDP. Per tutti gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (CM n.8/2013) non saranno previsti strumenti dispensativi o compensativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente ponderati in corso d’anno dai CdC. Anche l’OM n.9/2020 (art. 2, c.3) disponeva che, per gli alunni con disabilità certificata o con disturbi specifici/non specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale avvenissero sulla base, rispettivamente, del Piano educativo individuale e del Piano didattico personalizzato.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME IN REMOTO: L’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione quest’anno si svolgerà in presenza, e questa è senz’altro la novità più rilevante del nuovo esame 2020/21 rispetto a quanto accaduto al termine dell’a.s. 2019/20.
Tuttavia l’OM n.52/2021, all’art.9, pondera un eventuale svolgimento in videoconferenza delle procedure d’esame, limitatamente ai seguenti casi: a) per i candidati in ospedale o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio b) nel caso di un repentino peggioramento delle condizioni epidemiologiche su disposizione delle autorità competenti c) qualora il DS o il presidente di Commissione, prima dell’inizio della sessione d’esame, ravvisino l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza necessarie (ART. 9, commi 1-2-3, OM n.52/2021)
Esame di terza media, orale in presenza entro il 30 giugno. [ORDINANZA PDF e VIDEO]
Esami di Stato, ulteriori indicazioni del Ministero per il primo e secondo ciclo. NOTA [PDF]