Esame maturità 2018, terza prova: struttura, somministrazione e tempistica. Sarà l’ultimo anno
La terza prova scritta prevista per l’Esame di Stato 2018, destinata a sparire dal prossimo anno scolastico così come prevede il Decreto legislativo sulla valutazione ed esami di Stato, attuativo delle legge n. 107/2015, è l’unica prova scritta che viene elaborata dalla commissione d’esame.
La data di somministrazione della terza prova è prevista dall’OM n.350/2018 ed è fissata per lunedì 25 giugno. Ogni commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la sua durata massima.
Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 22 giugno 2018, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con quanto indicato nel documento del 15 maggio elaborato dal consiglio di classe
Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.
Non deve essere data, invece, alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.
Il 25 giugno 2018 ogni commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.
Per i licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e coreutici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta.
Un’importante indicazione viene fornita dal MIUR per le scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, per le quali la terza prova si effettua il 27 giugno anziché il 25 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule alla istituzione scolastica).
La tipologia e la struttura della terza prova viene, quindi, stabilita da ciascuna commissione d’esame in sintonia con le indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, in relazione alle simulazioni d’esame e alle attività che hanno coinvolto gli studenti nel corso dell’anno scolastico.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione della terza prova scritta, come stabilisce l’art.19 dell’OM n.350/2018, le disposizioni normative sono definite nel DM n.429/2000 concernente le caratteristiche generali.
In base all’art.1 del succitato Decreto, la terza prova scritta negli esami di Stato, a carattere pluridisciplinare, ha come finalità quella di accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.
Per quanto concerne le tipologie e le caratteristiche formali generali della prova, l’art.2 dello stesso Decreto stabilisce che questa può comprendere le seguenti tipologie di svolgimento:
a) trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contenente l’indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.
b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione.
c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell’ultimo anno di corso.
d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell’ultimo anno.
e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all’interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall’ampliamento dell’offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica.
f) sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.
Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l’analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un’opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l’opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell’ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.
Negli Istituti d’arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell’ultimo anno.
La prova concerne una sola delle tipologie indicate ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell’indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all’interno della progettazione dell’Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe
Nella terza prova possono essere coinvolte non più di cinque discipline, come previsto dall’articolo 3 comma 2 del succitato Decreto ministeriale, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.
Il numero di quesiti che può essere inserito nella prova si differenzia in base alla tipologia. Nello specifico, per ciascuna tipologia, la prova deve prevedere:
a) non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;
b) da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
c) da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
d) non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
e) non più di 2 casi pratici e professionali;
f) 1 progetto.
Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
In base al comma 4 del succitato art.3 del DM n.429/2000 le commissioni d’esame possono, anche, predisporre la prova mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dalla normativa in relazione alle tipologie possibili e contenute nei limiti previsti nel succitato comma 2.
Nella terza prova scritta, risulta molto importante, inoltre, l’accertamento della conoscenza della lingua straniera. In base all’art.4 del decreto ministeriale citato, all’interno della terza prova scritta deve essere previsto, infatti, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell’ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all’accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell’ultimo anno.
La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione d’esame secondo una delle seguenti modalità:
a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell’ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All’interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell’indirizzo di studio seguito dal candidato.
b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.
Qualora nel piano di studio dell’ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l’impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del Consiglio di classe.
Come chiarisce, inoltre, l’OM n.350/2018, la commissione d’esame deve tener conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte nel documento del consiglio di classe.
Nell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, la commissione dovrà, inoltre, tener conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, secondo le risultanze del documento del consiglio di classe
Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione deve essere effettuata collegialmente dalla commissione.
Alla terza prova può essere attribuito un punteggio massimo di 15 punti e, come per le prime due prove scritte, alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10