Esame di Stato secondo grado 2021, requisiti di ammissione candidati interni ed esterni. FAQ

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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, requisiti di ammissione candidati interni ed esterni. Le FAQ di Orizzonte Scuola.

D. In cosa consiste l’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21?

R. L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 prevede un solo colloquio, che si articola in quattro parti, a partire dalla discussione dell’elaborato realizzato dagli studenti sulle discipline caratterizzanti il percorso di studi. Qui le info sul colloquio.

D. Quali sono i requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni? 

R. I requisiti di ammissione dei candidati interni sono indicati dall’articolo 2 dell’OM 53/2021, ove leggiamo che sono ammessi all’esame i candidati che:

  • abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica;
  • abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi;
  • abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina.

D. Sono previste deroghe riguardo al conseguimento della valutazione pari a sei decimi in tutte le discipline?

R. Sì, è possibile ammettere uno studente anche in caso di valutazione insufficiente in una sola disciplina, come illustrato dal Ministero con apposita FAQ, al fine di chiarire quanto disposto dal citato articolo 2 dell’OM 53/2017. In tal caso, l’ammissione va adeguatamente motivata. Evidenziamo che tale disposizione è già presente nel decreto 62/2017, sebbene sembri che le indicazioni della citata FAQ siano più stringenti, considerato che l’articolo 13/2, lettera d, del predetto decreto recita: Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

D. Le prove nazionali Invalsi e il monte ore previsto per i PCTO costituiscono requisito d’esame?

R. No. Per il solo a.s. 2020/21, sia il monte ore relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e le prove nazionali Invalsi non costituiscono requisito d’esame, tuttavia queste ultime si svolgono, condizioni epidemiologiche permettendo.

D. Quali sono i requisiti dei candidati esterni all’esame di Stato di II grado 2020/21?

R. Premettiamo che l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, previsti dall’articolo 14 del D.lgs. 62/2017 e disciplinati, per il corrente anno scolastico, dall’articolo 5 dell’OM n. 53/2021.  Oltre al superamento dei predetti esami, i candidati esterni sono ammessi all’esame se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente o del vigente ordinamento ovvero possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del D.lgs. 226/2005;
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.

D. Quando vanno espletati gli esami preliminari per i candidati esterni?  

R. L’esame preliminare è sostenuto in genere nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni.

D. Innanzi a quale consiglio di classe vanno sostenuti i suddetti esami?

R. L’esame preliminare è sostenuto dai candidati esterni davanti al consiglio della classe collegata alla commissione cui il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, laddove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.

D. Gli esami preliminari vanno svolti necessariamente in presenza? 

R. A tale quesito ha risposto il Ministero con apposita FAQ:

13. È obbligatorio che i candidati esterni sostengano gli esami preliminari in presenza?

Sì, è obbligatorio. Si sottolinea che gli esami preliminari, che accertano la preparazione dei candidati esterni sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno, prevedono la stessa tipologia di prove degli esami di idoneità, di cui all’articolo 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2021, n. 5. Gli esami preliminari consistono perciò in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati esterni nelle discipline oggetto di verifica. Tali esami devono svolgersi dunque in presenza.

D. In cosa consistono i succitati esami preliminari?

R. Come risposto dal Ministero nella sopra riportata FAQ: Gli esami preliminari consistono perciò in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati esterni nelle discipline oggetto di verifica… Guida Esami Preliminari di Antonio Marchetta

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