Esame di Stato secondo grado 2021, PAI e PIA vanno riportati nel documento del 15 maggio?

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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, documento del 15 maggio: vanno riportati anche il PAI (piano di apprendimento individualizzato) e il PIA (piano di integrazione degli apprendimenti)?

PAI e PIA: cosa sono

Ricordiamo che, lo scorso anno scolastico, tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva anche in presenza di una o più insufficienze, considerata la situazione di emergenza dovuta al COVID-19 e le difficoltà derivanti dallo svolgimento della didattica a distanza.

L’articolo 6, comma 1, dell’OM n. 11/2020, volta a disciplinare la valutazione finale degli alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020, ha previsto che, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, venisse predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato, ove sono stati indicati per ciascuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il medesimo articolo 6, comma 2, ha previsto, inoltre, la predisposizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti, ove sono stati indicati le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i correlati obiettivi di apprendimento.

Il PIA, dunque, è rivolto all’intera classe, mentre il PAI ai singoli alunni. 

Una delle domande più frequenti giunte in redazione è la seguente: Gli eventuali PIA e PAI predisposti vanno inseriti nel documento del 15 maggio? 

Rispondiamo al quesito ricordando, dapprima, cosa deve contenere il documento del consiglio di classe e poi il legame esistente tra i contenuti dello stesso e i due Piani succitati.

Documento del 15 maggio

Entro il 15 maggio 2021, il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.

Il documento illustra inoltre: l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato sulle discipline caratterizzanti oggetto del colloquio; i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio; per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

In sintesi, il documento del 15 maggio ripercorre e fotografa il percorso educativo-didattico seguito dalla classe nel corso dell’anno scolastico, in modo che la commissione d’esame possa valutarli in base a quanto effettivamente svolto.

PIA e PAI nel documento del 15 maggio

PIA

Considerato che nel documento del 15 maggio va riportato l’intero percorso seguito dalla classe, non si può non riportare quanto effettuato all’inizio dell’anno (2020/21) per recuperare le attività non svolte nel corso dell’a.s. 2019/2020 e programmate nel Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA).

Il PIA, in definitiva, va riportato nel documento succitato per:

  • descrivere fedelmente il percorso seguito dalla classe;
  • accertare l’acquisizione di conoscenze e competenze verificabili in sede d’esame in quanto legate ad attività effettivamente proposte dai docenti e svolte dagli alunni.

PAI

Anche il Piano di Apprendimento Individualizzato, per i soli alunni per i quali è stato programmato, andrebbe riportato o comunque citato nel documento del 15 maggio, soprattutto nei casi di integrazione del credito scolastico, integrazione prevista dalla medesima OM n. 11/2020, richiamata dall’OM 53/2021.

La predetta OM n. 11/2020, come sopra accennato, ha previsto l’ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti ed eventuale media voti inferiore a 6/10. In tal caso, il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico in corso, ossia il 2020/21. Approfondisci integrazione credito scolastico

L’articolo 4, comma  4, dell’OM 11/2020 così dispone: […] Nel  caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello  scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1

L’integrazione del credito, dunque, va effettuata in riferimento al PAI, ossia al fatto che l’alunno abbia o meno recuperato le lacune registrate nell’a.s. precedente.

Alla luce di quanto previsto nell’OM 11/2020 in relazione all’integrazione del credito scolastico, sembra evidente che nel documento del 15 maggio non si possano non riportare gli eventuali PAI predisposti, soprattutto nel caso di alunni per i quali si procede all’integrazione del credito.

Privacy

Evidenziamo, infine, che sarebbe opportuno, riguardo a quanto scritto sopra, un chiarimento da parte del Ministero relativamente al tema “privacy”, soprattutto in riferimento al PAI, essendo un documento redatto per singoli alunni, per cui le scuole dovrebbero avere delucidazioni in merito a cosa riportare e come farlo.

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