Esame di Stato, il TAR Lazio respinge il ricorso di uno studente privatista: nessuna disparità di trattamento nelle valutazioni. SENTENZA

Il TAR per il Lazio, con la sentenza n.5722/2025, depositata lo scorso 20 marzo, ha dichiarato improcedibile il ricorso e infondati i motivi aggiunti presentati da uno studente privatista che aveva impugnato la non ammissione all’Esame di Stato e, successivamente, la valutazione negativa ottenuta nelle prove dell’anno scolastico 2023/2024.
Il ricorrente, assistito dai propri legali, aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti di esclusione e delle valutazioni d’esame, sostenendo la presenza di disparità di trattamento, illogicità e travisamento dei fatti da parte della Commissione, oltre a presunti pregiudizi personali maturati nei suoi confronti dopo la decisione di sostenere l’esame da privatista.
Le motivazioni del TAR: discrezionalità tecnica e assenza di elementi probatori
Il TAR ha esaminato nel dettaglio le doglianze dello studente, che lamentava voti troppo bassi nelle prove scritte e nel colloquio orale, attribuendo la valutazione negativa a un presunto pregiudizio della Commissione, in particolare dei commissari interni. I giudici hanno sottolineato che la valutazione delle prove d’esame rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare la manifesta irragionevolezza dei giudizi espressi. La circostanza che la prima prova scritta sia stata valutata all’unanimità con 10/20 e la seconda con 6/20, senza specifiche contestazioni sulla seconda prova, non è stata ritenuta anomala. Anche la consulenza tecnica di parte, priva di credenziali e di un’analisi dettagliata degli elaborati, è stata considerata una semplice opinione senza valore probatorio.
Nessun fumus persecutionis
Per quanto riguarda il colloquio orale, il TAR ha rilevato che la divergenza tra i voti dei commissari (alcuni 20/20, altri 10/20) non costituisce di per sé prova di disparità di trattamento o di pregiudizio, ma rientra nella fisiologica differenza di vedute che può emergere in sede di valutazione. Il punteggio complessivo insufficiente è stato attribuito principalmente alla seconda prova scritta, non oggetto di specifica contestazione. Il Tribunale ha escluso qualsiasi fumus persecutionis o irregolarità nella condotta della Commissione, dichiarando improcedibile il ricorso originario e infondati i motivi aggiunti.