Esame di Stato: il solo voto numerico può bastare a garantire la trasparenza della valutazione. Sentenza

Con l’appello in commento la parte appellante impugnava tramite i propri legali la sentenza con cui il TAR rigettava l’originario ricorso; quest’ultimo era stato proposto per l’annullamento degli atti e delle valutazioni della Commissione per l’esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore. Si pronuncerà il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2020) 08-04-2020, n. 2325 pronunciando dei principi in materia significativi.
I giudizi delle commissioni di esame sono espressione di discrezionalità tecnica
In linea generale, osservano i giudici, in materia, “i giudizi delle commissioni di esame vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondino su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione; i giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sono in effetti l’espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti, non comunque sufficientemente desumibili dal contenuto dell’appello e di conseguenza la pretesa disparità di trattamento nella correzione degli elaborati non permette quello che viene definito un sindacato “forte” del giudice amministrativo sulla medesima discrezionalità tecnica”.
Senza la presenza di condizioni di incompatibilità il riesame deve essere effettuato dalla stessa commissione
Osservano i giudici che relativamente alla necessità che la richiesta di rivalutazione fosse affidata ad una diversa commissione, “ va ribadito che in assenza di specifiche situazioni di incompatibilità da cui far derivare l’obbligo di astensione (non indicate né dimostrate nel caso di specie), principi di economia procedimentale e di non aggravamento giustificano pienamente lo svolgimento del riesame da parte della stessa commissione competente. Il procedimento amministrativo e, in particolare, un concorso pubblico o un esame, si fonda sul principio di conservazione degli atti. Un effetto completamente caducante può derivare dall’accertata illegittimità degli atti compiuti all’inizio del procedimento stesso, quale, ad esempio, l’illegittima composizione della commissione esaminatrice, assente nel caso de quo (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789). La sezione ha avuto modo di evidenziare, in materia come, in base al principio di conservazione dei valori giuridici, il riesame di legittimità della posizione di taluno dei membri della Commissione di esame non si rifletta, in via derivata e consequenziale, sulla validità della composizione dell’intero organo collegiale (Consiglio di Stato, sez. VI , 23 dicembre 2010, n. 9340). Anche da ciò ne consegue che, in assenza della specifica dimostrazione di vizi di legittimità della composizione ovvero della emergenza di specifiche cause determinanti l’obbligo di astensione, i principi generali dell’azione amministrativa comportano la piena ammissibilità del riesame da parte della medesima commissione”.