Esame di Stato II grado 2024, abbinamento classi-commissioni: cosa fa il dirigente e cosa l’USR

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Tra gli adempimenti da svolgere, in vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, vi è l’abbinamento classi/commissioni. Chi fa che cosa ed entro quando.

Commissioni

Il MIM ha fornito le indicazioni utili alla formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2023/24 con la nota n. 12423 del 26 marzo 2024 e l’OM n. 55/2024, che richiamano la normativa di riferimento ossia il D.lgs. 62/2017 e il DM 183/2019.

In base alle succitate disposizioni, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede d’esame sono costituite le commissioniuna ogni due classi.

Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. I primi devono/possono presentare domanda entro il 12 aprile, mentre i commissari interni vanno nominati entro il 5 aprile 2024.

Proposta abbinamento classi/commissioni

Come detto all’inizio, in vista dell’esame, è necessario effettuare la proposta di abbinamento classi/commissioni. La competenza al riguardo è dei dirigenti scolastici che procedono, in tal senso, dopo aver inserito gli aspiranti candidati per abbreviazione per merito nella classe terminale dello stesso corso frequentato (ove possibile) e dopo aver ripartito tra le classi quinte i candidati esterni assegnati all’istituto dall’USR.

La proposta succitata va effettuata dal DS avvalendosi del Modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, entro il prossimo 12 aprile, come indicato nel calendario allegato alla summenzionata nota:

Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche 27/03 – 12/04. 

La proposta di abbinamento classi/commissioni va formulata sulla base dei seguenti criteri:

– ciascuna classe terminale statale o paritaria – comprese le classi articolate su più indirizzi di studio – confluisce in una sola commissione;

– l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario e dà il nome alla commissione;

– l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati;

– l’abbinamento, inoltre, deve essere effettuato nell’ordine:

  • tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studi;
  • tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto della seconda prova scritta;
  • il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto di seconda prova scritta.

Nel caso in cui per difficoltà oggettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra elencati, è possibile effettuare abbinamenti tra:

  1. due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali); e in via eccezionale e residuale tra
  2.  due classi appartenenti a ordini di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nei due casi appena descritti, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d’esame, limitatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati, così che risulti rispettata la prevista parità numerica tra commissari esterni e interni.

La nota del 26 marzo 2024, oltre a fornire le indicazioni sopra riportate, dedica un apposito paragrafo all’indicazione della lingua straniera per i soli indirizzi di studio di cui agli allegati 10 e 11 alla medesima nota. Queste, nello specifico, le indicazioni fornite:

  • per ogni gruppo di candidati degli indirizzi di studio di cui all’allegato 10, è necessario indicare la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al DM n. 10/2024. Così, se la disciplina oggetto della seconda prova scritta è “Lingua e cultura straniera 3”, l’istituto deve precisare nello specifico campo del modello ES-0 qual è la terza lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d’esame. Se nella classe/commissione l’insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione del modello deve essere effettuata suddividendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali è indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al DM n. 10/2024;
  • per garantire la corretta nomina dei commissari esterni di lingua straniera negli indirizzi riportati nell’allegato 11, ove la lingua straniera, abbinata alla classe di concorso “A-24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, sia indicata tra le altre discipline affidate a commissario esterno, l’istituto deve indicare nel campo del modello ES-0 la specifica lingua straniera corrispondente alla scelta effettuata dal Ministro con il DM n. 10/2024. Nell’ipotesi in cui la disciplina orale, affidata a commissario esterno, sia la seconda lingua straniera, l’istituto è tenuto a precisare nel rispettivo campo del modello ES-0 qual è la seconda lingua straniera studiata dal gruppo di candidati della classe d’esame. Nell’ipotesi in cui nella classe/commissione l’insegnamento delle lingue sia impartito per gruppi di studenti, la compilazione on line del modello deve essere effettuata ripartendo i candidati in gruppi, per ognuno dei quali dovrà essere indicata la lingua straniera che corrisponde alla scelta del Ministro di cui al DM n. 10/2024.

Si evidenzia che l’indicazione delle lingue straniere è obbligatoria e richiesta solo per gli indirizzi di studio inclusi nei predetti allegati 10 e 11.

Trasmissione proposte

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, effettuate dai dirigenti scolastici, sono messe a disposizione dell’USR competente, attraverso i modelli ES-0 ed ES-C (designazione commissari interni) compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf.

La compilazione telematica dei suddetti modelli compete agli istituti sia statali che paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti, già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all’ANS. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse scuole possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

Abbinamento classi/commissioni

Trasmesse le proposte da parte delle istituzioni scolastiche, entra in gioco l’USR/ATP competente per territorio. Infatti, gli Uffici procedono ad importare a sistema i dati contenuti nei modelli ES-0 e a consultare i modelli ES-C (contenenti i dati relativi ai commissari interni), nonché a valutare le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvedendo eventualmente alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopra illustrati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Nell’ambito della valutazione delle proposte di configurazione da rendere definitive, gli USR/ATP competenti tengono presente quanto segue:

  • la commissione deve essere costituita sulla base dell’indirizzo d’esame, come individuato nelle tabelle allegate al DM n. 10/2024 (liceitecniciprofessionali nuovo ordinamentoprofessionali previgente ordinamento). Si sottolinea l’importanza della corretta individuazione dell’indirizzo d’esame, in quanto a esso sono direttamente associate sia la disciplina oggetto della seconda prova scritta che le discipline affidate ai commissari esterni;
  • nel rispetto del criterio della territorialità, l’USR procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell’istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti. Qualora non sia possibile procedere all’abbinamento nemmeno in tal modo, in via eccezionale, l’USR costituisce una commissione a sé stante, nella quale la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione;
  • non è consentito procedere all’abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell’abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.

Dopo aver effettuato la summenzionata attività di verifica e controllo delle proposte dei dirigenti scolastici, anche avvalendosi degli ATP all’uopo delegati, gli USR provvedono all’acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando – come già detto – i dati presenti come inseriti dagli istituti nella fase di proposta con il modello ES-0.

Responsabilità

Sempre nella più volte citata nota del 26 marzo 2024, leggiamo quanto segue:

La corretta compilazione dei modelli ES-0 ed ES-C da parte dei dirigenti scolastici/coordinatori e la successiva acquisizione definitiva al sistema da parte dei competenti uffici scolastici periferici sono requisiti essenziali per l’individuazione e nomina dei componenti le commissioni d’esame. Si richiama, perciò, l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che riportino nei succitati modelli indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli Uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.

Il MIM, dunque, evidenzia di prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati comunicati dalle scuole e acquisiti da parte degli Uffici, in quanto fondamentali per la nomina dei componenti le commissioni, sottolineando inoltre la responsabilità al riguardo da parte dei DS e degli Uffici, poiché eventuali dichiarazioni non rispondenti al vero o comunque errate potrebbe determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

Le riposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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