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Esame di Stato I grado, Presidente Commissione: chi può sostituire il dirigente scolastico

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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: chi può sostituire il dirigente scolastico come presidente della commissione d’esame.

Tempistica

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, come sappiamo, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’ anno scolastico di riferimento.

Commissione e presidenza

Stando al DM n. 741/2017, attuativo del D.lgs. 62/2017, in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di scuola secondaria di primo grado è istituita una Commissione d’esame, composta da tutti gli insegnanti della classi terze, nello specifico, da tutti i docenti cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo indicazioni ministeriali), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale (ne sono esclusi i docenti di potenziamento).

La Commissione si articola in sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze. Ogni sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare.

La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.

La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico.

Sostituto presidente

L’art. 4, comma 4, del DM 741/2017, come sostituito dall’articolo 5 del DM 13/2019, prevede quanto segue:

Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 20l 7, n.741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Dunque, in caso di reggenza, assenza o impedimento del dirigente scolastico, lo stesso è sostituito in qualità di presidente di commissione da un suo collaboratore, individuato ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001. Precisiamo che con il DM 183/2019 si è introdotta, tra le cause di impedimento, la partecipazione del dirigente agli esami di Stato di II grado in qualità di presidente di commissione e si è superato il vincolo per cui potevano sostituire il dirigente solo docenti appartenenti al ruolo della secondaria.

In definitiva, qualora il dirigente non possa svolgere l’incarico di presidente della commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo stesso è sostituito da un collaboratore, individuato ai sensi del succitato art. 25/5 del D.lgs. 165/01:

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Quesito

Nel mio istituto comprensivo abbiamo un problema perché non si riesce a trovare un presidente di Commissione d’esami. Alcuni dicono che il presidente non deve essere docente di una terza, quindi hanno trovato la disponibilità di una docente di sostegno precaria di una seconda (contratto annuale). Vi chiedo pertanto: un docente non di ruolo può fare il Presidente? E’ vero che un docente di terza non può fare il Presidente? Grazie.

Sì, è vero che un docente impegnato negli esami, ossia un docente di una classe terza, non può svolgere la funzione di Presidente di commissione, in quanto il ruolo di commissario e quello di presidente sono distinti e separati e la normativa non prevede che i due ruoli possano essere svolti dalla stessa persona.

Il sostituto del DS in qualità di presidente di commissione, come sopra illustrato, deve essere un suo collaboratore, individuato ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/2001, che non specifica che i collaboratori devono essere necessariamente docenti a tempo indeterminato.

Inoltre, alla luce della novità introdotta dal DM 183/2019, il sostituto non deve necessariamente essere un docente collaboratore della secondaria ma potrebbe anche essere un collaboratore appartenente alla scuola dell’infanzia/primaria (ciò che conta è che sia un collaboratore del DS).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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