Esame di Stato I grado: dallo scrutinio al voto di ammissione, dalla preliminare al voto finale
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024: dall’ammissione al voto finale.
Premessa
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2023/24 si svolge secondo la normativa ordinaria, per cui è disciplinato dal D.lgs. n. 297/94, dal D.lgs. n. 62/2017 e dall’attuativo DM n. 741/2017. A tali disposizioni si aggiunga il DM n. 14/2024 relativo alla certificazione delle competenze nazionali, nonché il DM 183/2019 relativo alla presidenza della Commissione d’esame.
Alle disposizioni normative si aggiungono le indicazioni fornite dal Ministero con le relative note quali la n. 4155 del 7 febbraio 2023 e le note 1865/2017, 312/2018, 7885/2018 e 5772/2019.
Scrutinio finale
Presidenza e composizione del consiglio di classe
Le operazioni di scrutinio intermedio e finale, effettuate dal consiglio di classe, sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato, che deve appartenere al consiglio di classe interessato (così, ad esempio, si può delegare il collaboratore del DS a presiedere lo scrutinio nel solo caso in cui lo stesso faccia parte del consiglio interessato). L’eventuale delega deve risultare da atto scritto, anche tramite l’indicazione nella circolare di convocazione per gli scrutini e deve essere inserita a verbale.
La valutazione finale (come anche quella periodica) è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica/attività alternativa (esprimono la propria valutazione in merito ai soli studenti che si avvalgono dell’insegnamento) e tutti coloro che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni [(es. strumento musicale) esprimono la propria valutazione in merito ai soli studenti che si avvalgono dell’insegnamento], nonché i docenti di sostegno [esprimono la propria valutazione in merito a tutti gli studenti della classe (votano dunque tutte le proposte di valutazione relative a tutti gli alunni). Qualora due docenti di sostegno siano assegnati ad uno stesso alunno, la proposta di valutazione è effettuata congiuntamente (esprimono un voto unico)]. Non partecipano allo scrutinio i docenti impiegati su potenziamento, i quali forniscono preventivamente al consiglio di classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio, si configura e opera come organo collegiale perfetto, per cui tutti i suoi componenti devono essere presenti. Conseguentemente, in caso di assenza di uno dei docenti del consiglio di classe, lo stesso va sostituito con un docente della medesima materia (o che abbia titolo ad insegnarla) in servizio nella stessa scuola, essendo richiesto il quorum integrale (in modo da non alterare il numero dei votanti).
Modalità di valutazione
La valutazione:
- è effettuata collegialmente dal consiglio di classe coerentemente ai criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, compresi i criteri relativi ai casi di non ammissione alla classe successiva e agli esami, nonché quelli riguardanti il comportamento;
- per ciascuna disciplina è espressa con voti in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, ossia da un giudizio che descrive i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
- per l’insegnamento trasversale di educazione civica è espressa con voti in decimi;
- del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico;
- per l’IRC/attività alternativa è espressa attraverso una speciale nota separata dal documento di valutazione, ove è riportato un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;
Voti e giudizi, ricordiamolo, sono proposte che devono essere deliberate dal consiglio di classe, con decisione assunta, laddove necessario, a maggioranza. Precisiamo che: i voti di Ed. civica sono proposti dal coordinatore dell’insegnamento, previa acquisizione di elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento medesimo; i voti di comportamento e i giudizi globali sono generalmente proposti dal proposti dal coordinatore di classe (previo confronto con gli altri docenti del consiglio).
Ammissione/non ammissione all’esame
Ammissione
L’ammissione degli studenti all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) e in presenza dei seguenti requisiti:
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.
Riguardo al punto 1, precisiamo che il consiglio di classe deve verificare, per ciascun alunno, la validità dell’anno scolastico, ossia se ciascuno ha svolto il previsto numero di ore di lezione. Nel caso di superamento del limite massimo di assenze, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico, deliberando di conseguenza la non ammissione all’esame finale del primo ciclo di istruzione dell’alunno interessato; in tal caso, inoltre, nella verbalizzazione è bene evidenziare che non sono presenti elementi sufficienti per valutare l’alunno (se così è). Precisiamo che è possibile superare il suddetto limite ed essere ugualmente ammessi agli esami (come alla classe successiva), qualora alcune (o tutte) delle assenze effettuate rientrino tra le deroghe deliberate dal collegio docenti. Approfondisci: deroghe e sentenze.
Voto di ammissione
Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Il voto di ammissione:
- va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;
- può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
- concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
Non ammissione
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei requisiti sopra indicati.
La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata, ampia e debita motivazione, nonché nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
Certificazione competenze
In sede di scrutinio finale, infine, viene redatta la certificazione delle competenze (vedi di seguito).
Sin qui, il lavoro svolto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, vediamo adesso come si svolge l’esame, la costituzione della commissione e della sottocommissione, nonché gli esiti finali.
Commissione/sottocommissioni e Presidenza
Commissione e sottocommissioni:
- E’ costituita una Commissione d’esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di scuola secondaria di primo grado.
- La Commissione è composta da tutti gli insegnanti della classi terze, nello specifico, da tutti i docenti cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8, compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale.
- Non fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento dell’offerta formativa.
- La Commissione si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze.
- La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe.
- La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico.
- Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare.
- La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.
Presidenza
La Commissione, come detto sopra, è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami. In caso di reggenza, assenza, impedimento del dirigente, nonché di nomina a Presidente di commissione dell’esame di Stato del secondo ciclo, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore dello stesso DS, individuato ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. n.165/2001. Quanto detto ai sensi dell’art. 4, del DM n. 741/2017, come sostituito dall’art. 5 del DM 183/2019.
Calendario
L’esame, come detto all’inizio, si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.
Il calendario delle operazioni d’esame è definito dal dirigente scolastico, tenendo in considerazione gli accordi dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo, nonché dallo stesso (dirigente) comunicato poi al collegio docenti.
Nello specifico, il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio le date di svolgimento di:
- riunione preliminare della commissione;
- prove scritte (si svolgono in tre differenti giornate anche non consecutive);
- colloquio;
- eventuali prove suppletive (che devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico).
Riunione preliminare
Nel corso della riunione preliminare, la commissione svolge tutte le attività preliminari allo svolgimento dell’esame. Nello specifico, la commissione:
- assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, previo esame della documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze; in caso di privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui ci sia un docente di sostegno;
- definisce:
– gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;
– la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle quattro ore;
– l’ordine di successione delle prove scritte;
– l’ordine di successione delle classi per i colloqui;
- predispone le prove d’esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali;
- definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove;
- individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai medesimi;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame degli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato;
- individua un coordinatore all’interno di ciascuna sottocommissione (il coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei casi di assenza o impegno presso un’altra sottocommissione).
Prove d’esame
L’esame ai articola in tre prove scritte e un colloquio.
Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:
- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.
Prova di italiano
Le tipologie di prove previste sono le seguenti:
- testo narrativo o descrittivo: le tracce – come si legge nelle apposite Linee Guida – devono indicare devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge);
- testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.
La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Le terne sono formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce della terna sorteggiata.
Prova di matematica
Le tipologie di prova previste sono le seguenti:
- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta
La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie. Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.
Prova di lingue
La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni:
- una per la lingua inglese;
- una per la seconda lingua comunitaria.
La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia:
- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo
La prova farà riferimento soltanto all’inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della seconda lingua vengono utilizzate per il potenziamento dell’inglese o dell’italiano per gli alunni stranieri.
Nel caso di alunni DSA:
- dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva;
- esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.
Il giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all’Inglese che alla seconda lingua studiata.
Il voto da attribuire è unico.
Sorteggio tracce
Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria. Il sorteggio, come si legge nella nota del 9 maggio 2018, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.
Colloquio
Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione, si pone la finalità di valutare:
- conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali;
- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le parti di studio;
- il livello di padronanza delle competenze connesso all’insegnamento dell’Ed. civica.
Valutazione prove e colloquio
Prove scritte
Le prove scritte sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d’esame in sede di riunione preliminare.
La correzione è effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (nel caso della prova di lingue), mentre l’attribuzione del voto è di competenza dall’intera sottocommissione.
A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (nota 1865/2017). Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali; in tal caso, l’attribuzione del voto, evidenziamolo, non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.
Colloquio
La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione d’esame in sede di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Valutazione finale
La valutazione finale:
- è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione;
- è espressa con votazione in decimi ed è frutto della media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra: voto di ammissione e media non arrotondata dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Nello specifico:
- la prima media serve alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio. In tale prima media non si applicano arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;
- la seconda media, quella che determina il voto finale, si calcola tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media. In questa seconda media, il voto è eventualmente arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.
Esempio:
- ammissione con 8
- prova scritta di italiano voto 8
- prova scritta di matematica voto 7
- prova scritta di lingue 8
- colloquio 8
- prima media (media voti prove): (8 + 8+ 7 + 8): 4 = 7,75
- seconda media (media tra: voto ammissione e media voti prove): (8 + 7,75) : 2= 7,87=8
- voto finale 8/10
L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.
Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all’unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.
Attribuzione lode
All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode. La Commissione delibera all’unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d’esame.
Certificazione competenze
Come detto prima, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale per i soli alunni ammessi all’esame, è rilasciata soltanto a quegli allievi che lo superano (l’esame) ed è firmata dal dirigente scolastico. A partire dall’a.s. 2023/24, il modello di certificazione delle competenze di cui al D.lgs. 742/2017 è sostituito dal modello introdotto con DM n. 14/2024, con il quale i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.
Come leggiamo nel DM 14/2024:
- la certificazione è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti, che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sia dell’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo, all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al DM 328/2022 e presente nella piattaforma ministeriale Unica;
- il modello è l’allegato B al medesimo DM;
- il modello B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- il modello B è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della relativa prova scritta nazionale;
- per gli studenti con disabilità certificata, il modello nazionale può essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
Alunni con disabilità
Gli alunni con disabilità certificata svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico.
Qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
E’ previsto un attestato di credito formativo per i soli alunni con disabilità che non si presentino all’esame, attestato di credito formativo costituente titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.
L’alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l’attestato di credito formativo non possono essere iscritti, l’anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado).
Per l’esito finale vedi quanto detto sopra.
Evidenziamo che gli alunni disabili sono ammessi all’esame di Stato pur non partecipando alle prove Invalsi, considerato che gli stessi possono esserne esonerati, come si legge nel comma 4 dell’art. 11 del D.lgs. 62/17: Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
Alunni con DSA
Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:
- tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame;
- dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).
Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.
Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.
Per l’esito finale vedi quanto detto sopra.
Alunni con BES
Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati ) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.
La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).