Esame di Maturità: possibile non assegnare punteggio integrativo, non è necessaria motivazione. Sentenza

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La regola è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame finale. La decisione di non assegnare in tutto o in parte il punteggio integrativo non deve essere motivata, essendo richiesta la motivazione solamente se la commissione decide di premiare lo studente. Lo ha statuito la VII Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza 31 maggio 2024, n. 4921.

L’assegnazione di 1 punto integrativo
Una ragazza ha sostenuto l’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione per il conseguimento del diploma di maturità classica ottenendo un voto pari a 93/100 così composto: 55 punti per il credito scolastico; 37 punti per il colloquio finale; 1 punto per il punteggio integrativo di cui all’art. 18, c. 5, d.lgs. 62/2017 e all’art. 16, c. 8, lett. b), dell’ordinanza n. 53/2021, in relazione al criterio, stilato dalla sottocommissione d’esame, “per un’efficace fluidità e compiuta correttezza espressiva sia in italiano sia in lingua straniera”.

Il ricorso per la mancata attribuzione di ulteriori 3 punti integrativi
Il Tar ha respinto il ricorso proposto avverso la mancata attribuzione di ulteriori 3 punti integrativi e il mancato conseguimento di un voto complessivo pari a 96/100. La ragazza aveva infatti impugnato l’esito dell’esame di Stato per vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la sottocommissione d’esame si fosse immotivatamente discostata dai criteri da essa stessa fissati per l’attribuzione del punteggio integrativo. La candidata, avendo conseguito una valutazione pari a 37 punti nel colloquio finale, avrebbe dovuto ottenere, oltre al punto assegnatole per l’efficace fluidità e compiuta correttezza espressiva sia in italiano sia in lingua straniera, ulteriori punteggi premiali: 1 punto per una valutazione alta del colloquio (pari, cioè, al range di voti tra 35 e 37); 1 punto per un elaborato (che ciascun candidato doveva redigere e discutere all’inizio del colloquio) di elevata qualità; 1 punto per una conduzione globale del colloquio di elevata qualità.

Il punteggio integrativo come votazione premiale
Dagli artt. 18, c. 5, d.lgs. 62/2017 e 16, c. 8, lett. b), O.M. n. 53/2021, emerge che il punteggio integrativo è una votazione premiale di natura prettamente eventuale e, dovendo essere adeguatamente motivata dalla commissione, con portata eccezionale. In altri termini, la regola è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame finale. Consegue, secondo il Tar, che la decisione di non assegnare in tutto o in parte il punteggio integrativo non deve essere motivata, la motivazione essendo richiesta solamente se la commissione decide di premiare lo studente.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso ha condiviso quanto già osservato dal Tar in merito al punteggio integrativo attribuibile ai candidati all’esame di Stato, ex art. 18, c. 5, d.lgs. 62/2017, in forza del quale la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 50 punti.

Le regole dettate dall’Ordinanza Ministeriale
L’O.M. n. 53/2021, all’art. 16, c. 8, lett. b) aveva chiarito che, in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a 30 punti.

Motivazione solo se i punti premiali vengono assegnati
La regola è la mancata spettanza del punteggio integrativo, mentre il suo riconoscimento costituisce un’eccezionale facoltà attribuita alla commissione in relazione a speciali qualità dimostrate dal candidato durante il corso di studi o all’esame finale. Consegue che la decisione di non assegnare in tutto o in parte il punteggio integrativo non deve essere motivata, la motivazione essendo richiesta solamente se la commissione decide di premiare lo studente.

I criteri stabiliti dalla sottocommissione
Nel caso di specie, la sottocommissione d’esame aveva fissato dei criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo. Dagli artt. 18, c. 5, d.lgs. 62/2017 e 16, c. 8, lett. b), O.M. n. 53/2021 emerge che il punteggio integrativo è una votazione premiale di natura prettamente eventuale e, dovendo essere adeguatamente motivata dalla commissione, con portata eccezionale. Legittimamente, dunque, la sottocommissione ha illustrato la ragione per cui ha assegnato alla ricorrente 1 punto per la fluidità e la correttezza espressiva sia in italiano che in lingua straniera, mentre non era tenuta a giustificare la mancata attribuzione di ulteriori punti premiali.

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