Esame di maturità 2019, ammissione studenti con disabilità e DSA
I criteri per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado degli studenti con disabilità e con DSA, stabiliti nel D.legs n.62/2017, vengono ribaditi nell’OM n.205 del 11/03/2019.
Ammissione studenti con disabilità, predisposizione delle prove d’esame
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in base alle disposizioni stabilite nell’art. 13 del D.lgs n.62/2017.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, come chiarisce l’art.20 del D.lgs n.62/2017, citato nell’OM n.205/2019, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico
La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove,viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame
Ammissione studenti con DSA e ruolo del PDP per lo svolgimento dell’esame
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge n.170/2010, sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in base alle disposizioni stabilite nell’art. 13 del D.lgs n.62/2017, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, come chiarisce l’art.20 del D.lgs n.62/2017, citato nell’OM n.205/2019, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera
In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe,sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto