Esame di maturità 2018, alunni DSA e BES: criteri e modalità svolgimento prove scritte ed orali
In presenza di candidati all’esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), la commissione d’esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, in relazione alle specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, di ciascun candidato.
Le commissioni d’esame dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (P.D.P.), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente che citiamo di seguito.
- D.P.R. n. 122/2009, art.10 -Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA):
“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività’ didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. “
- DM n.5669/2011 di attuazione della legge n.170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – nonché dalle Linee Guida allegate al citato Decreto ministeriale.
Il DM n.5669/2011 individua, quindi, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della Legge 170/2010, in base a quanto stabilito nell’art.1, “le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università”
In fase di predisposizione del documento del 15 maggio il consiglio di classe dovrà, quindi, inserire il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669/2011:
“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate”
Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.
A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.
I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, viene segnalata l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito, invece, un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.
Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, come chiarisce l’art.23 comma 3 dell’OM n.350/2018, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
La commissione, quindi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nella normativa.
Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura indicata nell’art.20 della citata Ordinanza ministeriale.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa.
I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .
Per i candidati all’esame di Stato privi di certificazione, ma individuati dal consiglio di classe come alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali è stato predisposto un P.D.P., la commissione d’esame dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.
La commissione d’esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, dovrà, quindi, tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), in base alla normativa vigente che citiamo di seguito.
- Direttiva 27.12.2012 : “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione”
- Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota n.1551 del 27 giugno 2013
- Nota n.2563 del 22 novembre 2013
Il consiglio di classe, quindi, a tutela del candidato con Bisogni Educativi Speciali, deve trasmettere alla commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato.
In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni indicate, conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.