Equipollenza dei titoli di studio: come fare, chi può fare le domande. Guida

L’ambito territoriale di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso in merito all’equipollenza, cioè alla procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.
A chi rivolgersi
Titolo di studio | Ufficio competente |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 1° grado | Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza |
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione di 2° grado | Ufficio scolastico regionale o per delega ambito territoriale della provincia di residenza |
Titoli accademici | Università degli studi |
Come fare
Per ottenere l’equipollenza occorre compilare e presentare l’apposita domanda in carta semplice
Chi può fare domanda
La dichiarazione di equipollenza di titoli di studio esteri può essere rilasciata solo nei confronti dei cittadini:
- di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico, o dalla Confederazione Elvetica (allegare certificato di nascita)
- italiani per matrimonio (allegare copia del decreto di concessione del Ministero dell’Interno o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra)
- italiani per naturalizzazione (allegare copia del decreto di concessione del Presidente della Repubblica o altra documentazione comprovante lo “status” di cui sopra)
- di cui all’art. 383- comma 1°- D.L.vo 16.4.94 n. 297 (allegare copia del decreto di qualifica di profugo, rilasciato dalla Prefettura)
L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d’età
Documenti da allegare alla domanda (in duplice copia autenticata)
- titolo di studio (preferibilmente in copia autenticata) rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana che può essere certificata conforme al testo straniero:
- dall’autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza
- da un traduttore ufficiale
- dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il titolo è stato conseguito, operante in Italia
La firma del Capo d’Istituto, che ha rilasciato il titolo suddetto, deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero
- dichiarazione di valore, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, indicante:
- posizione giuridica dell’istituto o scuola (statale o non, con l’indicazione del gestore)
- il valore degli studi compiuti all’estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese dove il titolo è stato conseguito)
- il sistema di valutazione (voto minimo e massimo attribuibile) usato dalla Scuola dove si sono svolti gli studi
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell’assunzione a posti di lavoro
- documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana, quale, ad esempio:
- attestato di frequenza a corsi con l’insegnamento della lingua italiana
- partecipazione ad attività lavorative e/o culturali italiane
- titolo di studio che comprenda l’italiano fra le materie classificate
- ogni altro titolo o documento (tradotto in italiano) che il richiedente ritenga utile presentare.
di seguito la documentazione necessaria solo per la richiesta di equipollenza di titoli di studio secondari di 2°.
- curriculum degli studi redatto dal richiedente e distinto per anni scolastici, indicante:
- le materie per ciascuna classe frequentata con esito positivo
- l’esito favorevole degli esami finali
- le eventuali esperienze lavorative maturate in connessione con il titolo di studio
- programma delle materie redatto dalla scuola o istituto dove il titolo è stato conseguito, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana. Detto programma potrà essere desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri presso le autorità diplomatiche o consolari.
Per il riconoscimento delle lauree estere sono competenti, con proprie modalità, le Università degli Studi.
Per i titoli inerenti le arti e professioni ausiliarie sanitarie esiste una normativa speciale del Ministero della Salute (per informazioni rivolgersi presso una Azienda Sanitaria Locale – S.L.)