Emergenza sanitaria: ha ancora senso richiedere alle famiglie il contributo “volontario”?

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È trascorso un altro anno scolastico durante il quale l’emergenza sanitaria ha imposto una modifica dell’offerta formativa ed in particolare in alcune aree geografiche l’andamento della curva dei contagi e le condizioni strutturali degli edifici scolastici hanno determinato la riduzione se non addirittura l’interruzione per periodi più o meno prolungati della frequenza in presenza. Le riunioni degli organi collegiali si sono svolte a distanza e sono pervenute alle scuole risorse aggiuntive. A cosa è stato destinato il contributo volontario?

Il contributo scolastico com’è noto è volontario, in virtù del principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione di cui all’art. 34 della Costituzione ed in considerazione della mancanza di capacità impositiva della scuola per effetto dell’art. 23 Cost.. Nessuna norma (neanche l’art. 10 del Dlgs 297/94) conferisce ai consigli di istituto il “potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi” (Nota MIUR 7 marzo 2013 n. 593).

Tuttavia sussisterebbe “l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche” (Nota MIUR 20 marzo 2012, n. 312). Dunque, se sono da rimborsare obbligatoriamente, queste somme dovrebbero essere estranee al contributo che è invece volontario.

Ma in cosa consiste l’obbligo di rimborso?

In realtà sembra improprio parlare di “obbligo di rimborso” di somme spese “per conto” delle famiglie che non hanno conferito specifico mandato e che peraltro non sono parti contrattuali del contratto assicurativo che intercorre tra la scuola e la compagnia. I libretti delle assenze sono poi di fatto superati dal registro elettronico e per le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione gli importi sono di consueto anticipati dai partecipanti.

Mancando strumenti giuridici efficaci per pretendere il pagamento si potrebbe assimilare l’ipotesi ad una sorta di “obbligazione naturale”, ovvero ad un dovere morale o sociale, un obbligo di carattere etico che non garantisce il versamento.

Comunicazione scuola famiglia

Continuare a parlare di un obbligo appare quindi garanzia maggiore di rimborso rispetto all’onerosa analitica e diffusa illustrazione dei vantaggi e modalità concrete di utilizzo del contributo che convinca della sua utilità e doverosità morale.

Si è generalmente poco fiduciosi della spontanea collaborazione delle famiglie, sebbene sarebbe preferibile ed auspicabile invece fornire informazioni chiare, così come previsto dalle note ministeriali (che in quanto tali non hanno forza di legge), soprattutto ora che l’emergenza sanitaria ha influito spesso anche profondamente sulla capacità economica delle famiglie.

Certamente non può costituire fonte di obblighi coercibili il patto educativo di corresponsabilità, introdotto (nota del 31 luglio 2008) per far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, ovvero per ricordare che la culpa in educando dei genitori ex art. 2048 cc coesiste, senza limitazioni di tempo e di spazio con quella in vigilando del docente.

Obbligo di rimborso della polizza integrativa

Le assicurazioni integrative stipulate dalla scuola contro gli infortuni sono finalizzate a coprire eventi dannosi non compresi tra quelli occorsi in occasione delle attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965 assicurati dall’INAIL: • esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; • attività di educazione fisica nella scuola secondaria; • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; • viaggi di integrazione della preparazionedi indirizzo. Quelle per la responsabilità civile riguardano eventi dannosi determinati dalla condotta di un soggetto.

Il pagamento dell’assicurazione integrativa scolastica non è obbligatorio ma sicuramente vantaggioso per la scuola e per le famiglie in particolare per l’opportunità di risolvere le questioni risarcitorie evitando l’instaurarsi di un lungo ed oneroso contenzioso giudiziario.

Tuttavia la percentuale dei paganti è variabile, specie laddove l’importo non viene distinto da quello del contributo volontario. Questo anche perché la netta maggioranza delle famiglie (fortunatamente) non
“beneficia” della copertura mentre per il risarcimento si prescinde dall’effettivo pagamento.

Considerato poi che legittimata passiva nelle azioni di risarcimento è l’amministrazione forse, più che parlare di “obbligo di rimborso” a carico delle famiglie, potrebbe essere risolutivo prevedere uno specifico finanziamento alle scuole.

Esigenza di trasparenza e rivalutazione nell’emergenza sanitaria

Ad ogni buon conto la ridotta attività in presenza e l’assenza di gite o viaggi di istruzione per l’anno trascorso e le incertezze per il prossimo impongono a maggior ragione trasparenza sulla utilità e destinazione del contributo oltre che una rivalutazione del quantum.

La pubblicazione sul sito web del programma annuale e del conto consuntivo che il consiglio di istituto, chiamato ad approvarli, dovrebbe poter conoscere anticipatamente, permette di avere contezza dei finanziamenti ricevuti (anche dai privati) e del loro investimento ma andrebbe anche chiarito il perché della richiesta di contributo e quali esigenze è destinato a soddisfare per cui siano necessari i risparmi delle famiglie.

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