Coronavirus, collaboratori scolastici hanno diritto a proroga supplenza durante emergenza?

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Supplenza collaboratore scolastico, proroga contratto durante sospensione attività didattica in presenza e scuola aperta per esigenze indifferibili. Il ruolo del collaboratore scolastico.

Quesito

Vorrei chiedere se anche i collaboratori scolastici con contratti brevi, hanno diritto ad essere tutelati in questo periodo di emergenza sanitaria. Io lavoravo in due scuole, termine contratto in una il 21/03 e nell’altra 01/04, premetto che ero su più maternità, il contratto non mi è stato rinnovato in nessuna scuola. Io sono calabrese ma lavoravo in Veneto, dove sono rimasta data l’emergenza sanitaria. Vorrei sapere se anche noi come i docenti abbiamo diritto al rinnovo del contratto.

Rispondiamo al quesito del nostro lettore tramite una disamina delle indicazioni ministeriali fin qui fornite.

Normativa e indicazioni

Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto la continuità lavorativa dei docenti titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria e la stipula di contratti con docenti e ATA supplenti che abbiano a disposizione gli strumenti necessari a garantire il lavoro a distanza (didattica a distanza per i docenti e lavoro agile per ATA).

La successiva nota del 18 marzo del MI, oltre all’attribuzione delle supplenze al personale docente anche se rientra il titolare, ha indicato che gli strumenti necessari a svolgere il lavoro agile e la didattica a distanza possono essere forniti dalle scuole in comodato d’uso.

Inoltre la nota del Ministero del 5 aprile 2020, ha chiarito la ratio della norma prevista nel decreto legge suddetto, oltre a fornire informazioni tecniche riguardo ai limiti di spesa. La ratio è quella di:

  • garantire regolarmente gli incarichi di supplenza breve e saltuaria anche durante questo periodo di sospensione della didattica “in presenza”, al fine di assicurare la didattica a distanza.
  • evitare che si determini il venir meno del ricorso ai contratti a tempo determinato con negative ricadute in termini occupazionali ed economici

La medesima nota ha indicato che la misura prevista nel decreto decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Ricordiamo infine la bozza di nota, pubblicata dalla nostra redazione, in cui si dedica un apposito paragrafo al personale ATA e che, in riferimento al personale che non può svolgere il lavoro agile (come i collaboratori scolastici), prevede quanto segue:

Per quanto concerne il personale ATA che, non essendo impiegabile, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la supplenza o la proroga della supplenza in essere è attribuibile solo per esigenze indifferibili e che non possano essere altrimenti coperte, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.

Quindi la supplenza al personale ATA, che non può svolgere lavoro agile, è attribuibile solo in caso la scuola sia aperta (per esigenze indifferibili) e solo in caso di esigenze indifferibili che non possono essere coperte in altro modo. Evidenziamo però che si tratta di una nota ancora non ufficializzata dal Ministero.

Scuole chiuse fisicamente

Alla luce del suddetto decreto del 17 marzo 2020,  le scuole dovrebbero restare aperte fisicamente solo per esigenze indifferibili. Ordinariamente devono restare aperte virtualmente, assicurando i seguenti servizi:

a)  servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
b) servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti;
c) corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Cosa fanno i collaboratori scolastici

In conseguenza del decreto Cura Italia le scuole sono aperte solo per attività indifferibili.

“La norma approvata – ha spiegato il Ministro–  prevede che il dirigente scolastico possa organizzare la didattica a distanza, significa che se noi avevamo prima il collaboratore scolastico che si occupava della vigilanza degli studenti o della pulizia delle scuole e gli studenti non ci sono e le scuole non devono essere pulite, il collaboratore scolastico grazie alla norma potrà restare a casa”.

Il collaboratore  – se non ci sono attività indifferibili – rimane quindi a casa, in ferie, oppure dispensato dal servizio.

Conclusioni

La risposta al nostro lettore, stando a quanto sopra riportato non si può fornire in maniera certa, non essendoci uno specifico chiarimento ufficiale del Ministero al riguardo.

Certo è che entrambi i contratti ricadono nel periodo successivo all’applicazione del decreto. Quanto al diritto alla proroga, stando alla bozza di nota suddetta, dovrebbe spettare solo in caso di esigenze indifferibile e che non possono essere altrimenti coperte. Ma si tratta di una bozza.

Il decreto inoltre assicura la continuità ai docenti già titolari di contratto di supplenza e prevede la stipula di nuovi contratti anche per gli ATA, se in possesso degli strumenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa (che possono essere dati anche in comodato d’uso). Ciò non riguarda i collaboratori scolastici, che non possono svolgere il lavoro in modalità agile.

Anche nella nota del 5 aprile si parla della continuità dei contratti e di mantenere i livelli occupazionali a quelli del mese di marzo, in relazione alla spesa storica, al fine di garantire la didattica a distanza.

Consigliamo ai nostri lettori, dato il particolare momento storico, di consultarsi con le segreterie scolastiche per una disamina della normativa ed eventualmente per inoltrare un quesito al Ministero.

Comprendiamo infatti che l’interruzione delle attività in presenza ha interrotto le nomine per nuove supplenze e di conseguenza una ricollocazione nell’immediato non è pensabile.

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