Elezioni RSU: voto da giorno 14 a giorno 16 aprile. Chi può votare? Elettorato attivo e passivo

In attuazione dell’art. 16 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 e del protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024, è stato fissato il calendario per le elezioni delle RSU nelle istituzioni scolastiche. Le votazioni avranno luogo nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025. La consultazione riguarda l’intero personale scolastico, ma il diritto di voto e di candidatura è subordinato al rispetto di requisiti specifici.
Criteri per l’elettorato attivo
Il diritto di voto, definito come elettorato attivo, spetta a determinate categorie di lavoratori in base alla loro situazione contrattuale e alla data di servizio. Sono abilitati al voto:
- i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, se in servizio alla data del 27 gennaio 2025;
- il personale docente e ATA di ruolo;
- i supplenti annuali o con incarico fino al termine delle attività didattiche;
- Il personale proveniente da altre amministrazioni e assegnati in posizione di comando, fuori ruolo o con altra forma di assegnazione provvisoria che sia ancora in servizio il primo giorno della votazione;
- il personale in comando, fuori ruolo se operativo all’interno dell’amministrazione scolastica.
Chi è stato assunto tra il 27 gennaio e il 14 aprile 2025 può votare nella sede di servizio, se il contratto ha una scadenza oltre il 31 dicembre 2025, ma il voto non influisce sul computo delle RSU da eleggere.
Per i lavoratori che prestano servizio in più scuole:
- se di ruolo, il voto è espresso nella sede di titolarità;
- se a tempo determinato, il voto è esercitato nella scuola dove si svolge il maggior numero di ore;
- in caso di parità di ore, si vota presso l’istituzione scolastica che gestisce il contratto.
Esclusioni dal diritto di voto
Non possono partecipare alla votazione:
- i lavoratori in comando presso enti pubblici diversi dall’amministrazione scolastica;
- i lavoratori che prestano servizio in più amministrazioni, quindi chi è impiegato contemporaneamente in una scuola e in un altro ente non può votare due volte. La commissione elettorale deve verificare che non ci siano casi di doppia partecipazione.
Elettorato passivo: chi può candidarsi
La facoltà di candidarsi, definita come elettorato passivo, è riconosciuta a:
- lavoratori a tempo indeterminato, sia full-time che part-time;
- personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- I lavoratori con più sedi di servizio:
- se di ruolo, possono candidarsi nella scuola di titolarità;
- se a tempo determinato, possono candidarsi nella scuola in cui prestano più ore di servizio (o in quella che gestisce il contratto in caso di parità di ore)
Esclusioni dalla candidatura
Non possono candidarsi:
- i presentatori di lista;
- i membri della Commissione elettorale;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.
Se un lavoratore della scuola è di comando presso un altro ente pubblico (assegnazione temporanea), può candidarsi solo se ha diritto di voto nella scuola. Se eletto, dovrà rientrare in servizio nella scuola, altrimenti decadrà automaticamente dalla carica.
Inoltre, non potrà candidarsi il personale assunto dopo il 27 gennaio 2025. Chi è stato assunto dopo l’inizio della procedura elettorale non può candidarsi.
La partecipazione dei lavoratori precari
I lavoratori a tempo determinato e part-time, se rientrano nei criteri previsti, possono partecipare pienamente alle elezioni, sia come elettori che come candidati.