Elezioni RSU, verbale finale: come compilarlo e quando diventa definitivo

Terminato lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), la Commissione elettorale redigerà il verbale finale. Come compilarlo? Quando diventa definivo? Cosa trasmettere alla scuola?
Il calendario delle operazioni elettorali
Verbale finale
Al termine dello scrutinio succitato, la Commissione redige il verbale finale delle operazioni elettorali, che va compilato utilizzando il modello allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998. Il modello non è suscettibile di modifiche o rielaborazioni.
Com’è composto il verbale
Il verbale si compone di quattro parti:
- nella prima vanno inseriti i dati identificativi dell’Amministrazione (Istituzione scolastica), il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- nella seconda parte vanno riportati i dati numerici relativi agli aventi diritto al voto (elettori) e ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Con la voce “collegio” si intende il seggio elettorale e i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) si riferiscono agli eventuali altri seggi “staccati”, i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale;
- nella terza parte si devono inerire i dati sulle schede scrutinate, riportando il numero di schede valide, di schede bianche, di schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- nella quarta e ultima parte vanno inseriti nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire e infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati.
Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dai componenti la Commissione elettorale.
Cosa attenzionare
Nella compilazione del verbale la Commissione deve verificare l’esattezza e la congruità dei dati riportati, facendo particolare attenzione a quanto di seguito indicato:
- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori) e del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni;
- la corrispondenza tra il numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (schede valide + bianche + nulle);
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (qualora così non fosse, la correzione va apportata in seguito ad apposito ricorso presentato entro i 5 giorni di affissione degli esiti elettorali – vedi di seguito)
- l’indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione;
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.
Verbale definitivo
Redatto il verbale, la Commissione comunica i risultati elettorali ai lavoratori, alla Amministrazione e alle OO.SS., che hanno presentato le liste, tramite la affissione all’Albo della scuola ovvero pubblicazione sul sito internet della stessa per 5 giorni.
Entro i succitati 5 giorni possono essere presentati eventuali ricorsi da parte degli interessati. Trascorsi i 5 giorni:
- se non ci sono ricorsi, l’assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione ne dà atto nel verbale finale che diventa così definitivo;
- se ci sono ricorsi, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale;
- copia del verbale definitivo (quindi dopo quanto detto sopra) e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla Commissione alle OO.SS. che hanno presentato le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.
Riguardo all’ultimo punto di cui sopra, precisiamo che, oltre al verbale finale (in originale o copia conforme), la Commissione deve consegnare alla Scuola una copia della scheda predisposta per le votazioni, siglata dal presidente e da tutti i componenti la Commissione medesima.
Sarà poi compito dell’Istituzione scolastica procedere all’invio del verbale finale all’ARAN (a questo argomento dedicheremo un apposito articolo).
Altri atti
Al termine delle operazioni elettorali, la Commissione sigilla in un unico plico tutto il materiale, compreso quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati.
Il plico, dopo la convalida della RSU, è conservato secondo gli accordi tra Commissione Elettorale e Scuola, in modo da garantirne l’integrità per almeno tre mesi. Sarà poi distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell’Amministrazione.
Nel plico non vanno inclusi i verbali in quanto gli stessi vanno conservati dalla RSU e dall’Istituzione scolastica.
La Commissione, in definitiva, al termine delle operazioni elettorali, trasmette i verbali completi e gli atti delle elezioni scuola, che deve debitamente conservarli.
Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito Comitato dei Garanti.
Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto del 1998