Elezioni RSU, ricorsi ammissibilità liste e predisposizione scheda elettorale. Chi fa che cosa

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La Commissione elettorale per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitarie (RSU) ha il compito, tra gli altri, di esaminare eventuali ricorsi sulle sue decisioni in merito all’ammissibilità delle liste e dei candidati e quello di predisporre il “modello” di scheda elettorale. Come procedere.

Leggi “Elezioni RSU, Commissione elettorale: componenti, insediamento e costituzione. Compiti della scuola” per il numero di membri che costituiscono la Commissione, l’insediamento e la costituzione della stessa.

Il calendario delle operazioni elettorali

Compiti della commissione

I compiti della Commissione, come leggiamo nell’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto del 1998 e come illustrato nella circolare dell’ARAN n. 1/2020, sono i seguenti:

  • elezione del presidente;
  • acquisizione dall’istituzione scolastica interessata dell’elenco generale degli elettori;
  • ricevimento delle liste elettorali; al riguardo, ricordiamo che la commissione comunica (tramite affissione all’Albo ovvero pubblicazione sul sito della scuola) l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza – 25 febbraio 2022 – orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle;
  • verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
  • esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
  • predisposizione del “modello” di scheda elettorale;
  • definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
  • distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  • predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
  • nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
  • organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  • raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
  • compilazione dei verbali;
  • comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  • esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
  • trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.

Esame ricorsi ammissibilità liste e candidature presentate

La Commissione elettorale verifica e decide sull’ammissibilità delle liste e dei candidati, sulla base delle regole che vanno seguite dalle OO.SS. nella presentazione delle medesime (liste). Ne abbiamo parlato in “Elezioni RSU, liste e candidature ammissibili: cosa esamina la Commissione elettorale“.

La Commissione:

  • decide autonomamente e motivatamente sull’ammissibilità delle liste e dei candidati, naturalmente secondo le regole dettate dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998;
  • decide, inoltre, quali siano gli aspetti formali che possono essere regolarizzati (riguardanti, ad esempio, autocertificazioni, candidature, ecc..).  Nemmeno l’ARAN, leggiamo nella circolare n. 1/2022 della medesima Agenzia, può intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente alle OO.SS. interessate la regolarizzazione di quanto riscontrato, assegnando, a tal fine, un termine congruo per provvedervi. La richiesta di regolarizzazione e il termine assegnato al riguardo vanno comunicati in forma scritta (tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi alla denominazione risultante dallo statuto dell’O.S. a cui la lista si riferisce).

Le decisioni della Commissione sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni sono adottate in tempi idonei a consentire alle OO.SS. interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni. Relativamente ai tempi di adozione delle predette decisioni della Commissione, la circolare dell’ARAN rinvia all’articolo 18 dell’ACQ del 7 agosto del 1998, che dispone un termine di 48 ore per l’esame dei ricorsi relativi agli esiti elettorali.

Scheda elettorale

Una volta esaminate e ammesse le liste e i relativi candidati, la Commissione elettorale ne mette a conoscenza tutti i lavoratori, mediante affissione all’apposito albo della scuola, almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ossia lunedì 28 marzo 2022).

Fatto quanto detto sopra, la Commissione può predisporre il modello di scheda elettorale e procedere poi alla stampa.

Nella predisposizione della scheda elettorale (unica), ove vanno riportate tutte le liste delle sigle sindacali partecipanti alla tornata elettorale, la Commissione deve prestare attenzione affinché:

  • le denominazioni delle OO.SS. siano esatte;
  • sia rispettato l’ordine di presentazione delle liste elettorali (in caso di presentazione contemporanea di due o più liste, l’ordine sarà estratto a sorte).

Al momento della votazione poi:

  • le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio;
  • la scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale;
  • il voto di lista è espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista;
  • il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Circolare ARAN n. 1/20200

Protocollo 7 dicembre 

Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto del 1998 

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