Elezioni RSU, nessuna restrizione nell’eventualità della presentazione di una sola lista. Orientamento Aran
È possibile svolgere delle elezioni RSU suppletive a fronte della presentazione di una sola lista con 3 candidati? L’ACNQ in materia di RSU del 12 aprile 2022 non contiene restrizioni allo svolgimento delle elezioni nell’eventualità della presentazione di una sola lista, pur non essendo tale aspetto indicato esplicitamente nelle norme contrattuali. Lo evidenzia l’Aran nell’orientamento pubblicato l’11 aprile 2023.
Infatti, nel citato Accordo del 12 aprile 2022 ciò si può evincere dalla dichiarazione n. 2 riportata in calce all’art. 19 nella quale si legge che “Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all’art. 19 è composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un’unica lista o nell’ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l’esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati”.
Tuttavia, quanto sopra riportato vale nell’ipotesi delle elezioni delle RSU relative alla tornata generale che avviene a livello nazionale in tutti i comparti, atteso che quest’ultime vengono effettuate non solo per il rinnovo degli organismi di rappresentanza dei lavoratori ma, altresì, per la rilevazione da parte dell’Aran del dato elettorale ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale triennale.
Diversamente, nel caso sia necessario, nel corso del triennio di vigenza delle RSU, svolgere delle elezioni suppletive in un singolo posto di lavoro (ad esempio perché l’intera RSU è decaduta) è possibile effettuare le elezioni anche se sia stata presentata un’unica lista purché la stessa abbia almeno un numero di candidati pari al numero minimo dei componenti necessari per la costituzione della RSU nella sede interessata (cfr. art. 4 ACNQ citato).