Elezioni RSU, liste e candidature ammissibili: cosa esamina la Commissione elettorale

La Commissione elettorale, che gestirà le operazioni relative al rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), è costituita formalmente entro il 16 febbraio 2022. Quali compiti dovrà svolgere nella prima seduta? Cosa dovrà verificare in merito alle liste e alle candidature presentate?
Leggi “Elezioni RSU, Commissione elettorale: componenti, insediamento e costituzione. Compiti della scuola” per approfondire il numero di membri che costituiscono la Commissione, l’insediamento e la costituzione della stessa.
Il calendario delle operazioni elettorali
Compiti della Commissione
I compiti della Commissione, come leggiamo nell’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto del 1998 e come illustrato nella circolare dell’ARAN n. 1/2020, sono i seguenti:
- elezione del presidente;
- acquisizione dall’istituzione scolastica interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali; al riguardo, ricordiamo che la commissione comunica (tramite affissione all’Albo ovvero pubblicazione sul sito della scuola) l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza – 25 febbraio 2022 – orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- predisposizione del “modello” di scheda elettorale;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
Prima seduta
Nel corso della prima seduta, leggiamo nella sopra richiamata circolare dell’ARAN, la Commissione procede all’elezione, tra i suoi componenti, del Presidente.
Eletto il Presidente, la Commissione procede alla definizione dell’orario di apertura e chiusura giornaliera del seggio/i ed in particolare l’orario di chiusura dell’ultimo giorno, dandone comunicazione a tutti i dipendenti elettori, tramite affissione all’albo dell’istituzione scolastica.
La definizione dei suddetti orari deve essere effettuata:
- tenendo conto dell’esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, previo accordo con il dirigente scolastico;
- in modo da favorire la massima partecipazione al voto, anche alla luce di eventuali articolazioni dell’orario di lavoro su più turni (come nel caso del personale ATA) ovvero di docenti che svolgono la loro attività nelle ore pomeridiane (ad esempio i docenti di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale);
- non gravare, senza ragione, sulla funzionalità del servizio se non nei limiti suddetti (ad esempio: qualora nella prima o nella seconda giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8 aprile, data fissata per lo scrutinio).
Ferma restando la competenza della Commissione sulla definizione dell’orario di apertura e chiusura dei seggi, secondo i criteri indicati sopra, la stessa non può modificare le date di votazione e di scrutinio.
Verifica delle liste e delle candidature
Tra i compiti della Commissione elettorale, come sopra riportato, vi è quello riguardante la verifica delle liste e delle candidature presentate, ai fini della loro ammissibilità. Cosa controllare, affinché le liste e le candidature siano ammissibili?
Riguardo all’ammissibilità delle liste, la Commissione verifica la loro regolarità in riferimento agli elementi di seguito riportati:
- le organizzazioni sindacali che possono presentare le liste:
– tutte le OO.SS. di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;
– tutte le OO.SS., rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo del 7 dicembre 2021 e alle confederazioni firmatarie dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel caso di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione, tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
– le OO.SS. di categoria che vi abbiano già provveduto (ad aderire all’Accordo quadro del 7 agosto 1998) in occasione di precedenti elezioni;
– le OO.SS., che non rientrano nei punti precedenti, devono presentare alla Commissione elettorale (entro il 25 febbraio 2022) lo statuto, l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i.; al posto della predetta documentazione le OO.SS. interessate possono presentare alla Commissione elettorale due attestati rilasciati dall’ARAN (in copia autenticata o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto rilascio dell’attestato), in cui la predetta Agenzia (ARAN) in uno attesta la presentazione dello statuto e dell’atto costitutivo e in un altro (attestato) attesta la presentazione della dichiarazione di formale adesione all’Accordo quadro del ’98 e di quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali, da parte dell’O.S. interessata presso la medesima Agenzia (la documentazione predetta ovvero gli attestati rilasciati dall’ARAN vanno presentati congiuntamente alle liste);
- le organizzazioni che non possono presentare le liste:
– le OO.SS. aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
– le OO.SS. che hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
– le OO.SS. congiuntamente tra loro;
– le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
– i dipendenti attraverso proprie liste, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali;
- i lavoratori firmatari (sottoscrittori) delle liste possono firmare per una sola lista (pena la nullità della firma apposta);
- il numero di sottoscrittori di lista deve essere non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni sino a 2.000 dipendenti e dell’ 1% – o comunque non superiore a 200 – in quelle di maggiore dimensione;
- ogni lista può avere un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale dell’O.S. interessata oppure un dipendente della scuola delegato dalla stessa O.S. (la delega deve essere allegata alla lista); il dipendente delegato a presentare la lista può essere anche tra i firmatari della lista medesima;
- la firma del presentatore va autenticata dal dirigente scolastico ovvero da un suo delegato; in caso di mancata autenticazione della firma, la Commissione, rilevata tale inadempienza, assegna in forma scritta un termine congruo all’O.S. interessata affinché provveda alla formale regolarizzazione (in caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità);
- ogni organizzazione sindacale può presentare una sola lista;
- il numero dei candidati di ogni lista deve essere uguale al numero dei componenti la RSU da eleggere più un terzo del predetto numero [esempio: nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti, il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4: 3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].
Riguardo all’ammissibilità dei candidati, la Commissione decide in riferimento all’analisi degli elementi di seguito riportato:
- il personale cui è riconosciuto l’elettorato passivo (ossia la possibilità di candidarsi):
– tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
– dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale (al 31/08) o sino al termine delle attività didattiche (30/06);
- il personale cui non è riconosciuto l’elettorato passivo:
– i presentatori della lista;
– i membri della Commissione Elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
– i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati (quindi non possono candidarsi i supplenti temporanei);
– i dipendenti con qualifica dirigenziale;
– i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza.
- la candidatura è possibile in una sola lista (qualora un dipendente si candidi in più liste, la Commissione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste in cui si è candidato; in caso di inadempienza il candidato viene escluso dalla competizione elettorale);
- i sottoscrittori della lista possono essere candidati;
- non è motivo di esclusione della candidatura la mancanza di una espressa accettazione formale della medesima candidatura ;
- non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
Errori formali
Nella presentazione delle liste è possibile riscontrare difetti meramente formali, che non comportano l’esclusione della lista dalla competizione elettorale. In tal caso, la Commissione consente alle OO.SS. interessate la regolarizzazione o meglio la correzione di quanto riscontrato, assegnando, a tal fine, un termine congruo per provvedervi. La richiesta di regolarizzazione e il termine assegnato vanno comunicati in forma scritta.
Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi alla denominazione risultante dallo statuto dell’O.S. a cui la lista si riferisce.
Comunicazione alle OOSS
Una volta terminata la verifica di ammissibilità delle liste e delle candidature ed esaminati gli eventuali ricorsi in merito, la Commissione elettorale comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se la lista presentata è considerata idonea o meno.
Le liste presentate ed i relativi candidati, inoltre, devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione all’apposito albo della scuola, almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ossia lunedì 28 marzo 2022).
Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto del 1998