Elezioni RSU: cosa accade in caso di precari eletti o docenti e ATA che si trasferiranno in altra scuola

Il 14, 15 e 16 aprile 2025 si sono tenute le elezioni per il rinnovo triennale delle componenti RSU. I lavoratori eletti, indifferentemente se appartenenti al personale docente o ATA, restano in carica per tutta la durata del mandato, quindi fino al 2028.
Ci sono però delle ipotesi da attenzionare riguardo ai dipendenti che, volontariamente, decidono di trasferirsi in un altro istituto o per quelli che vengono eletti in costanza di rapporto a tempo determinato.
L’elettorato passivo
Secondo quanto previsto dalla Circolare ARAN n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025, l’art. 7 c.3 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 riconosce l’elettorato passivo ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Art. 7 c. 3 ACNQ del 12 aprile 2022: Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.
Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolga l’attività su due o più istituzioni, esercita l’elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.
Alla luce di ciò, i precari che hanno un contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto hanno regolare facoltà di candidarsi in una delle liste che partecipa alle elezioni all’interno del proprio istituto.
Sono invece esclusi tutti coloro che hanno in essere un contratto breve e temporaneo, anche se in servizio durante la procedura elettorale.
Si intende per supplenza breve e temporanea, a scanso di equivoci, anche un eventuale contratto fino al termine delle lezioni.
Ad ogni modo, è importante precisare che, per questa tornata elettorale, tutti i dipendenti candidabili dovevano essere in servizio alla data di inizio della procedura, ovvero il 27 gennaio 2025.
Il personale precario eletto resta in carica fino alla scadenza del contratto
Ove le elezioni della propria sede dovessero condurre all’individuazione di un componente della RSU con contratto di lavoro a tempo determinato, quest’ultimo eserciterà legittimamente il proprio incarico fino alla naturale scadenza.
Terminato, esso decadrà automaticamente, venendo meno il requisito vincolante dell’appartenenza a quella specifica amministrazione per poter rappresentare i lavoratori della stessa.
Lo stesso accordo collettivo nazionale quadro succitato prevede tale casistica all’art. 9 c. 4, in cui è espressamente prevista la decadenza in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Dunque, una volta terminato il contratto, si attiverà la procedura di surroga: subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza del dipendente decaduto. Non sono previste proroghe contrattuali
Sono da escludere proroghe contrattuali per coloro che sono stati eletti in qualità di RSU ai fini di consentire il completamento del mandato. L’elezione in qualità di rappresentante sindacale non incide sulla natura e sulla durata del contratto in essere.Il caso del personale con scadenza al 31 agosto e assunzione al 1° settembre
Vi sono dei casi in cui il personale a tempo determinato assunto con contratto in scadenza al 31 agosto è successivamente riassunto con contratto a partire dal 1° settembre.
In tale ipotesi, non si ha un prolungamento del precedente, bensì si instaura un nuovo rapporto di lavoro. Pertanto, sebbene si tratti di un caso limite, si verifica una causa di decadenza da RSU (che è quella della cessazione del rapporto di lavoro) e sarà dunque necessario procedere con la surroga. La carica, infatti, è legata al precedente contratto scaduto.
Questa supposizione appare suffragata da un orientamento applicativo ARAN del 29/05/2023: Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico?
L’Accordo quadro del 12 aprile 2022 non prevede che un componente della RSU decaduto possa riprendere l’incarico, neanche nell’ipotesi in cui sia cessata la causa di decadenza. Peraltro, una tale ipotesi potrebbe risultare in contrasto con l’articolo 9, comma 2 dell’ACNQ 12 aprile 2022 il quale prevede che “In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.”
Il personale che ottiene il trasferimento
Analoghe previsioni sono previste in caso di trasferimento da parte del docente (o personale ATA) che si trasferisce da una scuola all’altra. Anche qui cade il presupposto fondamentale del rapporto di lavoro nell’istituto in cui si esercita il mandato e si dovrà ricorrere alla surroga
Art. 9 c. 4 ACNQ del 12 aprile 2022: Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
La RSU decade se scende al di sotto del 50%
Nell’ipotesi in cui queste situazioni, o anche altre eventuali incompatibilità, esauriscano i rappresentanti sindacali a cui ricorrere, riducendo la composizione della RSU al di sotto del 50%, sarà necessario indire delle nuove elezioni secondo quanto previsto dagli art. 16 e seguenti dell’ACNQ del 2022.
Per intenderci: se nelle scuole in cui è prevista l’elezione di 3 rappresentanti ne dovesse restare solamente 1 (quindi sotto il 50% di quanto previsto), allora sarà necessario ricorrere a nuove elezioni.
Nel caso di istituti che contano più di 200 dipendenti, e quindi che hanno eletto 6 rappresentanti, occorrono le dimissioni o decadenza dall’incarico di almeno 4 di essi, in quanto, stando alla lettera del testo, bisogna essere “al di sotto del 50%”.