Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2023/2026: la normativa e i riferimenti per il I ciclo

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria.
A comunicarlo il Ministero dell’Istruzione con pubblicata la Nota MIUR n°29795 dell’11/09/2023 che recita “Con la presente nota si confermano, anche per l’anno scolastico 2023-2024, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 192, 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2023 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata”. Per le elezioni suddette si muovono lungo il sentiero del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” , parte I, titolo I.
La data della votazione e il commissario straordinario e le scuole omnicomprensive
La stessa nota precisa, altresì, che “Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023. Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione”.
Modalità per le elezioni
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente. L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.
Eletti solo per una componente
Gli elettori, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze. Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale:
- per la componente del personale insegnante, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 20 presentatori;
- per la componente dei genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- per la componente del personale amministrativo e ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente. I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio.
Il motto e l’identificativo della lista
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Il numero dei candidati
Ogni lista, per ciascuna Componente, può comprendere, al massimo, il seguente numero di candidati proporzionato al numero dei componenti da eleggere che, come detto, varia con il variare del numero degli alunni.
Esempio:
- componente personale insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere
- componente genitori degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere
- componente personale A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere.
CdI con popolazione scolastica inferiore o superiore a 500 alunni: cosa cambia?
Si ricorda che:
Scuola secondaria di I grado: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
È vietato
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
La scheda
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Le preferenze
- Per la Componente del personale insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la Componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
La dichiarazione di accettazione
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
La validità della costituzione dell’organo elettivo
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il consiglio di istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa. Si allegano alla presente prospetto scadenziario e normativa di riferimento.
L’attribuzione dei seggi
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Elezioni organi collegiali: guide, articoli, circolari e documenti. Aggiornato con nuovi documenti