Elezioni del CdI: lo scrutinio, la proclamazione degli eletti e i ricorsi alle elezioni

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A poche settimane dal voto democratico nelle scuole italiane, anche per l’elezione dei componenti il CdI si pone la questione relativa alle modalità previste dall’Ordinanza Ministeriale 215/1991 per uno scrutinio corretto, per il conteggio dei voti, per l’eventuale annullamento di una scheda elettorale e per l’attribuzione dei posti.

Lo scrutinio (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto (si consiglia) un duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale redatto e, alla fine, sottoscritto, devono risultare:

  • il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
  • il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;
  • il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascuno dei candidati.

Casi particolari ed eccezioni

Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore ha espresso le preferenze per il o i candidato/i senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidato/i preferiti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di collocazione dei candidati nella lista di appartenenza.

Schede che indicano solo la lista

Le schede elettorali che non indicano alcun voto di preferenza per i candidati sono valide ugualmente ma solamente per l’attribuzione del posto appartenente alla lista selezionata.

L’annullamento della scheda

L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l’istituto, l’altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di istituto” deve essere rimesso al seggio abilitato a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Attribuzione dei posti (artt. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L’atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Pertanto, procede alla indicazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Modalità di assegnazione dei seggi

Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4… fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;

si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

I quozienti della lista e l’attribuzione degli eletti

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell’ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza

Proclamazioni degli eletti e ricorsi (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei post, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola e all’albo online. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.

Il diritto di accesso agli atti

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini. La procedura è regolata dalla normativa vigente resa palese sul sito di ogni istituzione scolastica a maggior ragione in questa fase della vita democratica della scuola.

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