Elezioni CSPI: supplenti al 31 agosto, 30 giugno o al termine delle lezioni possono votare ed essere candidati. FAQ aggiornate e nota

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Si svolgeranno il 7 maggio 2024, dalle ore 8 alle ore 17, le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), così come previsto dall’OM del 5 dicembre 2023. Con nota del 22 marzo il MIM comunica l’aggiornamento continuo delle FAQ cui rimanda per supportare le scuole.

Eventuali ulteriori quesiti possono essere trasmessi alla casella di posta elettronica certificata [email protected]

Tra le nuove FAQ si segnalano:

D: Gli insegnanti supplenti, aventi contratto a termine, hanno diritto di voto? I relativi nominativi vanno, dunque, inseriti negli elenchi dell’elettorato attivo dell’istituto?
R: Si, se alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi da parte della Commissione elettorale di istituto hanno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni (cfr. Art. 6 co.1, O.M.).
Sono escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi.

D: Quando diventano definitivi gli elenchi degli elettori?
R: I termini per formare/aggiornare gli elenchi degli elettori dipendono dalla singola scuola. Nello specifico:
– Entro tre giorni dall’insediamento della Commissione elettorale di istituto (che deve avvenire entro il 23 marzo) il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla Commissione elettorale di istituto i nominativi del personale in servizio nell’istituzione scolastica nel giorno delle votazioni;

– la formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori deve avvenire entro tre giorni dalla suddetta comunicazione da parte del Dirigente scolastico, come previsto dall’articolo 21 comma 1, lett. a) e comma 7;

– entro tre giorni dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori è ammesso reclamo da parte degli interessati alla Commissione elettorale di istituto che ha formato l’elenco (cfr. art. 22, comma 1, O.M.);

a) se non sono proposti reclami nei termini previsti, gli elenchi diventano definitivi;

b) se vengono proposti reclami, la Commissione elettorale di istituto decide sui reclami proposti entro i successivi tre giorni e provvede, immediatamente, al deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi (cfr. art. 22, commi 2 e 3, O.M.).

D: Commissione elettorale di istituto ove è presente un Dirigente scolastico in reggenza.
R: Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell’istituto ove egli è reggente.
Trattandosi di due diversi istituti, ne consegue la necessità di nominare due commissioni elettorali d’istituto differenti, con componenti totalmente distinti.

D: In quali elenchi va inserito il personale di ruolo in aspettativa ex art. 36 CCNL?
R: Il personale in aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato presso altra istituzione scolastica statale va inserito negli elenchi della scuola statale in cui presta effettivo servizio il giorno delle elezioni, nella componente elettiva del ruolo di appartenenza.

D: Un elettore che insegna su più ordini di scuola (es. docente di religione che insegna alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria) in quali elenchi va inserito?
R: Se docente di ruolo, va inserito negli elenchi del ruolo di appartenenza.
Diversamente, va inserito nell’elenco del grado di istruzione ove presta il maggior numero di ore. A parità di ore, prevale la prima sede indicata nell’atto di nomina.

D: È possibile ridurre la durata di apertura del seggio?
R: No. L’apertura del seggio deve essere garantita dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

D: Indirizzo p.e.c. del nucleo territoriale provinciale al quale comunicare i risultati delle elezioni.
R: È indicato dall’Ambito territoriale provinciale.

D: È possibile nominare, quali componenti della commissione elettorale di istituto per le elezioni del 2024, le stesse persone che hanno fatto parte della precedente commissione elettorale di istituto?
R: Si. È necessario un nuovo atto di nomina.

D: A chi compete il rilascio dell’attestazione della qualità di elettore per i candidati, presentatori/firmatari-sottoscrittori (allegato 5)?
R: Tale adempimento compete alla commissione elettorale dell’istituto presso cui il candidato, presentatore/firmatario-sottoscrittore risulta iscritto negli elenchi degli elettori.

D: I docenti delle Scuole Materne Regionali presenti sul territorio della Regione Sicilia hanno diritto di voto?
R: No. Ai sensi dell’OM n. 234/2023 l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio spetta solo al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche statali.

D: Il personale assente nel giorno delle elezioni ha diritto di voto?
R: Si. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per qualsiasi legittimo motivo, anche in aspettativa, salvo sia stato sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento (cfr. art. 11 O.M.).

D: Cosa si intende per legittimo motivo di assenza?
R: Si tratta delle ipotesi di assenza dal servizio disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. (a titolo di esempio: malattia, maternità, infortunio, permessi personali e assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzati dalla scuola ecc…)

D: Può candidarsi il personale con contratto a tempo determinato al 31 agosto?
R: Si. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle elezioni (cfr. artt. 6 e 8 O.M.)

D: Possono essere utilizzate piattaforme digitali per l’espletamento della procedura di voto del 7 maggio?
R: No. Il voto deve essere esercitato secondo le modalità di cui all’art. 32 O.M.

D: Vidimazione delle schede elettorali.
Le schede devono essere vidimate da almeno un componente del seggio successivamente alla trasmissione/pubblicazione delle stesse da parte della Commissione elettorale centrale. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate sono custodite in plichi sigillati.

D: Il rappresentante di lista può essere componente di seggio?
R: No.

D: Il personale in servizio presso plessi o sezioni staccate/associate può votare in un istituto diverso da quello del seggio di appartenenza?
R: No. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, salva l’ipotesi di cui all’art. 10 comma 3 O.M.

D: Personale residente in un comune diverso dalla sede di servizio.
R: Il personale residente in un comune diverso dalla sede di servizio deve essere iscritto d’ufficio negli elenchi dell’istituzione scolastica ove presta servizio, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (art. 10, comma 2, O.M.).
Nell’ipotesi in cui non ha presentato la domanda di cui all’art. 10 comma 2 O.M., può comunque votare in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede (cfr. art. 10, comma 3, O.M.). Tale dichiarazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (cfr. art. 10, comma 4, O.M.).

D: Composizione della Commissione elettorale di istituto.
R: La Commissione elettorale di istituto (di norma: seggio n. 1) è composta dal dirigente scolastico (o suo sostituto), 2 docenti e 2 personale ATA.
Il seggio può avere anche una composizione diversa da quella della Commissione elettorale di istituto.
Nell’ipotesi eccezionale di costituzione di un seggio n. 2 (vedi, sul punto, le FAQ nn. 3, 19 e 20), quest’ultimo deve essere composto da cinque membri diversi da quelli che fanno parte della commissione elettorale di istituto/seggio n. 1.

NOTA 22 marzo

Tutte le FAQ

Ordinanza 5 dicembre

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