Elezione del CdI: gli elenchi degli elettori, le verifiche, l’autenticazione delle firme e i ricorsi

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Sempre attuale il tema relativo alle imminenti elezioni dei componenti al Consiglio di Istituto. Ci soffermiamo sul tema dell’autenticazione delle firme. L’autenticazione delle firme dei candidati al Consiglio di Istituto e dei presentatori delle liste stesse può essere effettuata o con firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente; o con certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente. In entrambi questi casi, accanto a ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l’autenticazione che ne deve fare il dirigente scolastico. L’articolo fa il punto sulla questione soffermandosi sul tema delle verifiche, dell’autenticazione delle firme e sulle modalità della presentazione dei ricorsi.

Liste dei candidati: presentazione (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista per il rinnovo del Consiglio di Istituto (o anche di una sola delle sue componenti, attraverso elezioni suppletive) può essere presentata alla commissione elettorale:

  • da non meno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente docenti ed ATA. Nel caso specifico 3 ATA e 16 docenti;
  • da non meno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
  • da non meno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i soli genitori.

Come contrassegnare le liste

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (I, II, III, IV…), secondo l’ordine cronologico di presentazione e da uno specifico motto stabilito dai presentatori in calce alla lista. Essa può contenere un numero massimo di candidati che deve essere pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati.

Il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista

Non è analogamente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

Liste dei candidati: verifica (Artt. 33,34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale nominata dal DS verifica che le liste siano:

  • sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
  • accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi fanno parte alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cassando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei già menzionati requisiti.

Compiti della commissione relativamente alle liste dei candidati

La Commissione elettorale svolge, in aggiunta a quelle già individuati, i seguenti compiti:

  • cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il loro numero non si riduca al si sotto del minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all’Albo della sede e all’Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.
  • provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo, cosa percorribile, cancellando i nominativi dei candidati secondo l’ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
  • cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste.

I verbali della Commissione elettorale

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all’albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all’albo, con ricorso all’USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni. Le liste definitive sono affisse all’Albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento.

Presentazione dei programmi (Art. 35 OM 215/1991)

I programmi possono essere illustrati-presentati dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali individuate a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare. È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall’orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori. Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all’ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all’albo della sede e al l’albo online.

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