Elenchi aggiuntivi GPS 2025/26: nessuna differenza di punteggio tra percorso abilitante da 60 o 30 CFU

Il docente, che si inserisce nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS posto comune, può avere un ulteriore punteggio in base al percorso abilitante frequentato. Quanti punti spettano per i nuovi percorsi abilitanti.
Punteggio elenchi aggiuntivi
Gli aspiranti, che si inseriscono negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS posto comune (quindi in possesso di abilitazione) e/o posto di sostegno (quindi in possesso della specializzazione), sono graduati secondo i punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate all’OM n. 88/2024.
Stando al precedente DM n. 51/2023, che ha disciplinato gli elenchi a.s. 2023/24, pubblicato in attuazione di quanto disposto dalla precedente OM (come dispone anche la succitata OM 88/24):
- per gli aspiranti già inclusi in GPS (anche per classi di concorso/posto diversi dal quelli per cui si chiede l’inclusione negli elenchi in parola), sono valutabili i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS ma posseduti entro il termine ultimo di presentazione delle relative istanze (24 giugno 2024 per il biennio vigente 2024-2026). Tali titoli sono validi per i soli elenchi aggiuntivi;
- per gli aspiranti non inclusi in GPS sono valutabili i titoli posseduti entro entro il termine ultimo di presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento delle GPS (24 giugno 2024 per il biennio vigente 2024-2026).
Quanto detto in merito alla data di conseguimento dei titoli non riguarda naturalmente il titolo di accesso, ossia l’abilitazione e/o la specializzazione.
In vista del quesito cui risponderemo di seguito, vediamo quanti punti è possibile ottenere per il titolo d’accesso, ossia l’abilitazione, agli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS posto comune scuola secondaria.
Titolo d’accesso elenchi posto comune
Voto per abilitazione
Quella di riferimento è la tabella A/3 – sezione A – punto A.1, secondo cui il punteggio è attribuito in base al voto conseguito nell’abilitazione per la specifica classe di concorso. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 12 punti:
- voto da 60 a 65 = 4 punti
- voto da 66 a 70 = 5 punti
- voto da 71 a 75 = 6 punti
- voto da 76 a 80 = 7 punti
- voto da 81 a 85 = 8 punti
- voto da 86 a 90 = 9 punti
- voto da 91 a 95 = 11 punti
- voto da 96 a 100 = 12 punti
Come si evince da quanto sopra, il voto dell’abilitazione, qualora non espresso in centesimi, va rapportato a 100, con eventuale arrotondamento al volto superiore in caso di frazioni di voto pari o superiori 0.50 punti.
Inoltre, se nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8.
Punteggio aggiuntivo
Al punteggio assegnato in base al voto di abilitazione si somma l’eventuale punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.2 della succitata tabella. Ecco percorsi e relativi punteggi:
- per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 54 punti
(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti
(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato)
- per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 66 punti
(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato
- per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori 12 punti
- per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario sono attribuiti ulteriori 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti
Percorsi abilitanti DPCM 4 agosto 2023
Per i nuovi percorsi abilitanti, dunque, nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle medesime – percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 – sono attribuiti punti 24, indipendentemente dal percorso medesimo (da 60 CFU/CFA, da 30 CFU/CFA destinato ai triennalisti o ancora da 30 CFU/CFA destinato ai docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione).
Non è stato così invece per il concorso PNRR2 (sono state presentate le domande di partecipazione entro il 30/12/24), nell’ambito del quale sì è fatta la distinzione tra: percorsi selettivi per cui è prevista l’attribuzione di 12.50 punti e percorsi non selettivi per cui è prevista l’attribuzione di 5 punti. Non sono stati considerati selettivi, perché slegati dal fabbisogno indicato dal MIM e quindi al di fuori del numero programmato, i percorsi da 30 CFU/CFA destinati a docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione, diversamente da quelli da 60 CFU/CFA nonché quelli da 30 CFU/CFA destinati ai triennalisti considerati selettivi con riferimento al numero programmato.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono in procinto di intraprendere un nuovo percorso abilitante sulla A001 (quello precedente sulla A010) mediante art. 13 , quanti punti varrà quando sarà inserita nell’elenco aggiuntivo prima fascia GPS? Mi è stato comunicato che massimo 12 saranno i punti attribuiti in sede di concorso ma quanti nelle GPS ( in questa specifica situazione, trattandosi di un percorso non selettivo ) nessuno sa dirmelo con precisione. La ringrazio per l’assistenza.
Come sopra illustrato, per tutti i percorsi di cui al DPCM 24 agosto 2023 il punteggio aggiuntivo previsto nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi è pari a 24 punti, ivi compreso quello di cui all’art. 13 del citato DPCM, ossia quello destinato a docenti già in possesso di abilitazione o specializzazione.
Sebbene non richiesto, ricordiamo alla lettrice che, abilitandosi per la nuova classe di concorso A-01 (che aggrega la ex A-01 e la ex A-17), potrà inserirsi nelle GPS A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado). Infatti, nonostante l’accorpamento delle predette classi di concorso, i ruoli restano distinti, per cui distinte GM concorsuali e distinte graduatorie per le supplenze, come leggiamo nel DM 255/2023 che ha disciplinato l’accorpamento in parola.
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