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Istruzione parentale: la scelta dei genitori è per sempre, o per l’intero anno scolastico?

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L’art. 30 della Costituzione, nell’attribuire ai genitori il dovere ed il diritto di individuare il percorso di istruzione e di educazione più appropriato per i propri figli, garantisce loro che, se si dovessero trovare in una situazione di incapacità, la legge provvederebbe affinché il diritto dei figli di essere istruiti ed educati abbia effettiva attuazione:

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”

La suddetta incapacità  è da intendersi nella sua accezione più ricca, ampia ed umana. Infatti può verificarsi questo stato per ragioni basilari, intrinseche alla natura dei soggetti o delle circostanze genitoriali strutturali, o per motivi contingenti.
Questi ultimi sono legati alle vicende che, con grande generosità, la vita riserva con sorpresa (gradita o anche no, dipende!).

L’esperienza dell’istruzione parentale si dispiega in tutti gli ambiti della vita famigliare e comunitaria; per far sì che la stessa possa procedere, devono collimare nella giusta misura tutte le componenti che entrano in gioco. Ovvero può verificarsi, che, in difetto di una qualche componente, i genitori possano trovarsi nella condizione di incapacità/impossibilità, in qualsiasi momento.  Una variazione nell’assetto familiare, un cambiamento di ordine professionale o lavorativo, il venir meno della necessaria disponibilità di tempo, il verificarsi di problematiche relazionali e tanto altro ancora, possono ad esempio essere causa di un cambiamento nel percorso di istruzione/apprendimento.

Essendo una necessità civica e personale, oltre che un diritto dei giovani di essere in apprendimento/istruzione per almeno 10 anni dal 6° al 16° di età, qualora i genitori fossero nella condizione di incapacità, appunto, lo Stato rende disponibili i servizi scolastici, in particolare per quanto riguarda la funzione genitoriale dell’istruzione.

Sempre la Carta Costituzionale sistematizza questa  interazione concettuale con l’art. 34:

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (ora 10 n.d.r.) è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi …”.

Ancora la Costituzione sottolinea la valenza collaborativa tra soggetti singoli ed istituzioni pubbliche con l’art.118:

“ … Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il riferimento alla Carta Costituzionale fornisce ulteriore sostegno al concetto di solidarietà e collaborazione tra le istituzioni statuali e la famiglia; all’art. 31 infatti recita:

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

L’istruzione è obbligatoria e la scuola è un diritto di tutti.

Scuola e istruzione, nella realtà, non necessariamente si dispiegano sui medesimi percorsi, come la Costituzione stessa rappresenta.

Il principio ed il fine dello Stato e dei genitori, in questo contesto come in altri, è quello di “… rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”, art.3 Costituzione Italiana.
Il pieno sviluppo della persona umana come garanzia di futuro per gli individui e per la società in un orizzonte di solidarietà.

Quando i genitori si trovassero in condizioni di incapacità, per la loro qualità di cittadini, le istituzioni si pongono a supporto ed al servizio perché le funzioni fondamentali dell’apprendimento/istruzione dei giovani possa svolgersi comunque al meglio.

Avviene nei percorsi scolastici che durante l’anno si rendano necessari, anche per motivi famigliari, spostamenti da un istituto ad un altro, oppure che si interrompano percorsi di studio; alla stessa stregua nell’istruzione parentale si verificano situazioni analoghe, che mostrano naturalmente le specificità legate alle dinamiche dell’homeschooling, ma che, su questo piano, non sono altro rispetto a quanto si riscontra nella scuola.

In questo si onora quanto l’art.3 della Costituzione, pone in esordio

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge …”.

Su questo orizzonte si colloca meritoriamente l’impegno della Scuola nel suo complesso, nell’essere e voler essere inclusiva e accogliente delle tante particolarità personali e sociali che connotano la società in cui viviamo. A tale proposito le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012/2018, nel capitolo CULTURA SCUOLA PERSONA, in un passaggio particolarmente significativo, così si esprimono

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (art 2e 3 della Costituzione) nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno di docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4 della Costituzione).”

La comunicazione di istruzione parentale, di norma, va inoltrata annualmente al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo competente per residenza (art. 23 D.Lgs 62/2017). I termini individuati per tale comunicazione convenzionalmente tendono a coincidere con quelli delle preiscrizioni scolastiche.
Questo agevola e consente all’apparato amministrativo di organizzare in maniera ottimale l’assetto degli istituti nei vari aspetti.

L’annualità della comunicazione è coerente con il concetto di potenziale alternanza dei processi di apprendimento/istruzione, in un contesto di sussidiarietà in senso generale.

E’ evidente che decisioni genitoriali diverse che intervengono in tempi successivi dovranno confrontarsi con l’assetto che gli istituti hanno assunto sulla base delle loro  organizzazione  e sul dimensionamento che li caratterizza in quel determinato momento. Se ad esempio, per una famiglia si determinasse una situazione di incapacità/impossibilità nel procedere nella dinamica dell’istruzione parentale in corso d’anno e dovesse chiedere di entrare nel percorso scolastico in un determinato istituto, l’accoglimento della richiesta sarebbe subordinato alla verifica della sostenibilità organizzativa e dimensionale dell’ istituto in quel momento. In caso di responso negativo, l’ammissione  dovrebbe avvenire in altra scuola che invece presenti verificate le compatibilità organizzative  coinvolte.

La contingenza è fortemente caratterizzata da incertezze e disagi diffusi, collocati in capo ad ogni soggetto che in varia misura partecipa al sistema dell’istruzione e delle educazioni. Ministro, ministero, dirigenti, insegnati, giovani, genitori, per citarne solo alcuni, sono alla ricerca di equilibri per assetti possibili e possibilmente efficaci. Non è facile per nessuno, ciò che appare utile e necessaria è la capacità di usare gli “strumenti” a disposizione in maniera appropriata ed a volte nuova, per attivare il più possibile il valore dell’aspetto collaborativo tra i soggetti sopra richiamati.

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