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Istruzione parentale (homeschooling), la scuola vigila e valuta. Come fare

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Dall’entrata in vigore del Decreto sulla valutazione, nel dicembre 2020, i riflettori sono puntati sulla declinazione di questo atto cruciale. Ma una sfaccettatura è rimasta, finora, quasi inesplorata: la valutazione è anche uno degli aspetti sui quali si concentra il rapporto tra la scuola e l’istruzione parentale (homeschoolig). Questa relazione, come ogni circostanza di confine, è il luogo concettuale dove si giocano le comprensioni reciproche, o le incomprensioni.

Ma come si attua, nello specifico dei ragazzini che non frequentano la scuola, una valutazione che abbia “finalità formativa ed educativa” e che concorra “al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi”, che documenti “lo sviluppo dell’identità personale” e promuova “la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (dal Decreto Legislativo 62 del 2017, art. 1)?

Come effettuare una valutazione che sia “coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida” per dei fanciulli che non hanno un percorso scolastico regolare?

Cos’è che per un giovane può essere “formativo ed educativo”? Ovvero, nella linea di crescita e di  venuta alla luce delle potenzialità di ognuno, nella tendenza verso “il pieno sviluppo della persona umana”, qual è l’azione “formativa” adeguata da parte dell’ente “altro” (la scuola), che per contratto sociale è chiamato alla salvaguardia ed alla promozione dei presupposti di libertà e dignità degli individui, oltre che comunitari?

Non mi sembra inappropriato dire che ciò da cui il giovane trae vitalità, fiducia e sostegno alla crescita è il“riconoscimento”. Ovvero l’essere riconosciuto dall’altro e, al contempo, il conoscere di nuovo e meglio se stesso attraverso un confronto aperto, umano e interessato.

E’ palmare che questa “valutazione e autovalutazione”, per coerenza, in homeschooling debba avvenire sulla base dei campi che sono stati legittimamente  frequentati tra i tanti possibili: lo studio formale, l’apprendimento non formale, o informale, esperienziale, ed altri ancora. In questo novero, i campi prescritti con specifiche modalità nei contesti scolastici sono solo alcuni di quelli che i genitori eventualmente possono scegliere.

Di conseguenza, dal punto di vista del valore “formativo” della valutazione, sottoporre i giovani homeschooler a verifiche  su contenuti che possono legittimamente risultare non coerenti con il loro percorso non trova sostegno, se non in una concezione anacronistica ben lontana dal principio dell’inclusività, opportunamente e continuamente evocato in varie sedi.

Tuttavia, la scuola svolge anche il ruolo di ente pubblico di vigilanza sul diritto che ogni giovane ha di essere istruito, impegnata com’è nel contrastare la dispersione scolastica, ovvero l’evasione dal dovere genitoriale di istruire la prole.

In tale veste, la scuola cosa accerta?

Che vi sia un processo di apprendimento/istruzione effettivamente in atto e che lo stesso sia in ottemperanza con il dettato costituzionale e con le norme derivate, per la tutela dei fanciulli e perché venga veramente garantito il “pieno sviluppo della persona”.

In questa ottica, la scuola valuta (accerta) l’esistenza di un percorso di apprendimento e, con ciò, lo valida.

Il valore formativo agito dai servizi scolastici, in un processo di crescita e pieno sviluppo della persona umana perseguito attraverso l’istruzione famigliare, si sostanzia  in un accertamento del diritto-dovere di istruzione e in una sua validazione.

In particolare, in riferimento al fenomeno istruzione parentale (homeschooling), la valutazione/validazione si articola e si sviluppa intorno ad alcune situazioni principali, che rappresentiamo di seguito, anche se solo schematicamente:

  1. La famiglia intende proseguire l’istruzione parentale anche nell’anno scolastico successivo, ad esempio per scelta pedagogica o perché ha individuato in questa modalità un approccio consono alle proprie peculiarità e aspirazioni.

La scuola e le altre istituzioni vigilano che non vi sia “evasione dall’obbligo scolastico”, ovvero, utilizzando i termini ed i concetti della Costituzione, “evasione dal dovere di istruzione ed educazione” da parte dei genitori.

Per fare ciò, la scuola, muovendo dai princìpi di responsabilità, pluralità, libertà, inclusione, condivisione, sussidiarietà dettati dalla Repubblica nella Costituzione, accerta l’effettiva esistenza di percorsi di istruzione/apprendimento a favore del fanciullo in questione. A questo modo, in quanto ente “altro”, essa svolge la sua “finalità formativa ed educativa”, documentando “lo sviluppo dell’identità personale” e promuovendo al tempo stesso “la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”, il riconoscimento.
La scuola verifica anche che detti percorsi si svolgano e si sviluppino intorno a due poli principali: le peculiarità e le aspirazioni del ragazzino in apprendimento da un lato, e gli obiettivi e i traguardi delle Indicazioni nazionali dall’altro. Così la verifica sarà effettivamente “coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida”.

A questo modo, la scuola accerta e valida i percorsi effettuati e documentati  dalla famiglia, nel rispetto delle scelte legittime che li caratterizzano.

I tempi di tale validazione, o dell’accertamento, sono quelli previsti dalle Indicazioni nazionali, poiché gli esami istituzionali sono quelli di fine ciclo:

E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi … (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33, comma 5)

  1. La famiglia, per un qualche motivo, desidera certificare il curriculum del figlio ad un certo punto, ad esempio per avere un feedback del proprio operato, o per sincerarsi che non vi siano ritardi sostanziali.
    Allora la scuola è sollecitata alla verifica della consistenza e dell’efficacia di quel percorso, in riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo.
  2. La famiglia richiede per l’anno seguente l’iscrizione a scuola perché ha deciso di abbandonare l’homeschooling.
    La scuola accerterà la sussistenza dei prerequisiti per l’ammissione alla classe richiesta, nell’ottica di un inserimento efficace del bambino in un determinato gruppo.
    E’ il concetto dell’ “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” di cui all’art. 23 del D.Lgs. 62/2017: l’idoneità viene verificata in funzione dell’ammissione alla classe successiva.

La scuola, in merito al tema della valutazione/validazione, si pone in uno snodo concettuale fondamentale per la comunità, rivestendo il ruolo di garante della sostenibilità, per la persona e per lo Stato, dei percorsi di apprendimento/istruzione che vengono individuati e perseguiti in seno alla famiglia.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione … (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33, commi 1 e 2)

E’ evidente che la ponderazione tra i due poli, “libertà” o “personalizzazione” e “norme generali”, debba svolgersi previa una piena ed effettiva assunzione allo stesso rango di appartenenza etico-culturale delle due categorie, conservando di ognuna i differenti limiti di azione. Attualmente le “norme generali” sono espresse dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012 e aggiornate nel 2018.

Le dinamiche dell’apprendimento si evolvono e si inverano, in ogni individuo, con delle particolarità e, al tempo stesso, con delle caratteristiche comuni. Entrambe le categorie (unicità e analogie) sono concrete ed imprescindibili, e conseguentemente vanno assunte come basilari nell’osservazione, valutazione, validazione di un processo di apprendimento e istruzione.

In homeschooling l’individuazione delle strade su cui procedere è in carico ai genitori che, tenendo in vista i presupposti richiamati sopra, articolano le attività e/o creano le condizioni perché gli apprendimenti si possano avviare e sviluppare, tendenzialmente, con la trazione attiva dei figli. Questo porta a configurazioni singolari dei fenomeni di apprendimento: il dipanarsi di processi che in genere si discostano dalla suddivisione in materie e che invece sono inter- o pluridisciplinari, o trasversali, il verificarsi di apprendimenti informali e/o non formali, il learning by doing, e così via.

Concetti che ritroviamo chiaramente esposti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012/2018. Nel capitolo “L’organizzazione del curricolo”, al paragrafo “Aree disciplinari e discipline”, si legge ad esempio:

Le discipline così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma. Oggi inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni.”

Questi connotati a loro volta concorrono a delineare il paradigma, quanto meno, di alcuni approcci tra i più significativi dell’istruzione parentale. La scuola è chiamata a riconoscerli ed a validarli in quanto coerenti con i principi della personalizzazione e della rispondenza alle “linee generali”.

Appare quindi più chiaro il contenuto dell’art. 23 del D.Lgs 62 del 2017, quando parla di ragazzi in istruzione parentale: “ ..Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni…”: l’esame di idoneità è previsto al fine del passaggio alla classe successiva, cioè quando i genitori chiedono che il bambino venga inserito in una determinata scuola (v. sopra al punto 3).

Qualsiasi lettura diversa si allontana dalla necessaria coerenza del sistema; esso, pur nella sua complessità, preserva e tende a valorizzare le risorse collettive e private nella creazione del “bene primario e comune” che è l’apprendimento/istruzione ed educazione, in un’ottica di pluralità e responsabilità.

Una supposta prescrizione di esame di idoneità a prescindere non appare uniformata, ad esempio, a quanto ragionevolmente sottolineato sempre nelle Indicazioni nazionali nel capitolo “L’organizzazione del curricolo”, al paragrafo “Obiettivi di apprendimento”:

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio, della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado ….”

Emerge con chiara evidenza la debolezza dell’affermazione che ogni homeschooler (che peraltro non è classificabile né come alunno né come studente) sosterrebbe ogni anno un esame scolastico standard per il passaggio alla classe successiva. La tempistica e la contenutistica degli apprendimenti, in istruzione parentale, infatti, non sono necessariamente parallele a quelle scolastiche.

Nell’esercizio dei compiti che l’art.1 del D.Lgs 62 del 2017 attribuisce alle scuole (sollecitando lo spirito di professionalità e l’autonomia dei docenti e la collaborazione con le famiglie), vi sono ampi spazi di ricerca per trovare modalità di “valutazione/validazione” che, nei confronti degli homeschooler, abbiano effettivamente e soprattutto una valenza di promozione della crescita globale delle giovani persone nel periodo “cruciale” di obbligo di apprendimento e istruzione.

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