Educazione parentale e progetto didattico educativo

Per le famiglie che praticano l’Istruzione parentale, nelle varie modalità, una tappa importante del percorso di attuazione è costituita dall’esame di idoneità per la classe successiva.
Tale prova ha la finalità di accertare il dovere di istruzione dei genitori nei confronti dei figli, con e per i quali hanno scelto l’istruzione parentale.
Più volte si è argomentato sull’ambiguità e in certi casi sulla inadeguatezza e sulla scorrettezza di tale strumento di verifica, riguardo ad alcune forme di homeschooling che richiederebbero invece approcci meno sommari e più intelligenti del fenomeno.
Il D.M. 5 del 2021 pone la data del 30 aprile come termine per la richiesta d’esame, segnalando che all’atto della stessa venga depositato, a cura dei genitori, il Progetto Didattico Educativo.
La richiesta d’esame può essere inoltrata a qualsiasi istituto scolastico italiano sia pubblico che privato parificato.
A questo punto l’importanza del Progetto Didattico Educativo (personalmente riterrei più appropriato, in Istruzione Parentale, parlare di Progetto Educativo Didattico) è di imprescindibile rilievo.
Le prove di accertamento infatti devono essere organiche al progetto stesso.
Questo infatti rappresenta, (o dovrebbe rappresentare se redatto e pensato con consapevolezza), la declinazione specifica che i genitori hanno messo in opera, dei presupposti ordinamentali che reggono il sistema dell’istruzione in Italia: le indicazioni nazionali per il curricolo e, con, e in esse la personalizzazione degli apprendimenti e dei processi di istruzione.
E’ evidente che se non fosse seguita questa impostazione da parte degli istituti scolastici e anche dai genitori, saremmo di fronte a un travisamento della norma e del suo senso o quanto meno a un suo rinsecchimento.
Ovvero il giovane, e per conseguenza i genitori, che si sottopongono all’esame di accertamento del dovere di istruzione, non stanno verificando la congruenza con la declinazione specifica che quella scuola ha attuato rispetto alle indicazioni nazionali, salvo casi di volontà di inserimento in una specifica classe di quell’istituto, e/o di una indicazione specifica dei genitori e del/la giovane.
Sul concetto di esame non possono non essere tenute in debito conto le argomentazioni contenute negli articoli 1, 2 del D.Lgs e del capitolo valutazione del D.M. 254/2012.
La scuola quindi, secondo la ratio della norma, si pone come entità terza di certificazione del rapporto di genitori e figli, con le leggi della Repubblica e con la Costituzione in primo luogo, in tema di istruzione.
In quel momento la scuola si spoglia della sua valenza attuativa, che si sostanzia nel proprio specifico Progetto Didattico, PTOF, indossando invece la veste di soggetto accertatore riguardo ad un processo di apprendimento rispetto al quale non ha ricevuto alcuna delega dei genitori.
Si pone, quindi, come ente liberato dalla propria funzione di insegnamento che si colloca invece con le indicazioni generali della Repubblica, in collaborazione dell’ente famiglia, la quale in piena legalità e in termini di sussidiarietà (art.118 Costituzione) ha operato le proprie scelte educative e di istruzione come disposto dalla Costituzione (artt. 30, 33).
Lasciando la propria funzione di insegnamento, che riserva ai suoi frequentanti, valorizza invece quella della gestione intelligentemente educativa, rispettosa e formativa della prova di accertamento del dovere di istruzione.
La piattaforma sulla quale queste relazioni plurime si possono proficuamente instaurare è quella costituita dal Progetto Educativo Didattico.
Questa definizione è opportunamente articolata per differenziare il concetto che ne sta alla base con quello del mero programma svolto.
Il concetto di progetto raduna una complessità di fasi che originando dall’individuazione dei limiti e rapportandosi con l’idea educativa familiare e agendo con immaginazione progettuale, mette in opera atti, azioni, atteggiamenti, che nel caso specifico avranno due caratteri principali: quello educativo e derivato da questo, quello didattico.
L’aver posto in campo normativo (D.M. 5/2021) il Progetto Educativo Didattico ha un significato preciso.
Questo strumento infatti si pone come snodo del rapporto scuola/istituzioni e Famiglia e ne definisce i ruoli in maniera inequivocabile.
Su un versante la famiglia che in virtù del dovere attribuitogli e nell’ottemperanza dell’articolo 33 della Costituzione (1° e 2° comma), progetta e attua l’educazione e l’istruzione dei figli; su un versante diverso la scuola o le istituzioni che facenti pubblica funzione, accertano che i percorsi di istruzione intrapresi siano in assonanza, in misura sufficiente, con le indicazioni generali dettate dalla Repubblica.
I capisaldi delle indicazioni generali, avendo gli stessi la primaria finalità di favorire il pieno sviluppo della persona, devono articolarsi in aspetti di personalizzazione e in quelli dell’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e competenze comuni a tutti i cittadini.
Questa struttura concettuale è la medesima sia per la scuola che per l’istruzione parentale; sul come e quanto si concretizzi tale assunto, nel sistema in generale, dovrebbe essere oggetto di attente riflessioni.
Secondo questa logica appaiono fuori luogo atteggiamenti estremistici e parziali sia da parte dei genitori che della scuola. La misura istituzionale sta nell’equilibrio tra le due istanze: personalizzazione e patrimonio comune; in sede di valutazione l’indifferenza ad uno dei due termini non trova giustificazione se non nell’inconsapevolezza.
L’esame in se e per se, soprattutto se condotto in termini burocratici, è soggetto a numerosi fattori di disturbo che in taluni casi, ne falsano l’attendibilità.
Il Progetto didattico educativo è il momento principale dell’accertamento del dovere di istruzione, per questa sua natura (non di rado equivocata), dovrebbe essere sviluppato in tutte le sue potenzialità in primo luogo dai genitori e successivamente recepito con il dovuto riconoscimento da parte delle istituzioni.