Educazione motoria alla primaria: assunzioni da concorso o GPS. I tempi

Educazione motoria alla primaria: la norma è stata inserita nella Legge di Bilancio 2022, e dovrebbe tradursi in un concorso da espletare nel corso della primavera con assunzioni da settembre 2022. Se le graduatorie non saranno pronte, si farà riferimento alle graduatorie della scuola secondaria.
Ed. Motoria nella scuola primaria: siamo in attesa del Regolamento che disciplinerà lo svolgimento dell’apposito concorso, da svolgersi presumibilmente in primavera anche se gli ostacoli sono tanti. Ma la soluzione al problema è già nella Legge.
Chi può partecipare al concorso
E’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli
- laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»
- laurea magistrale classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport
- laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
- titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: laurea 53/S Organizzazione e gestione deiservizi per lo sport e le attività motorie; 75/S Scienze e tecnica dello sport; 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Necessari i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017
La timeline del concorso
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio il Ministero dovrà pubblicare
- il contenuto del bando
- i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove
- la composizione delle commissioni di valutazione
- l’idonea misura del contributo a carico dei partecipanti
Inoltre entro il mese di febbraio 2022:
a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell’esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria.
Il numero atteso di posti è circa 7.000 in due anni scolastici
Nel dettaglio
- per l’a.s. 2022/23, occorreranno 1.647 (=1.408 per le classi ordinarie + 239 per le pluriclassi) posti di organico in più per la scuola primaria, per il tempo normale. Per le classi a tempo pieno occorreranno 917 unità (=834 per le classi ordinarie + 83 per le pluriclassi). Totale posti 2.564.
Supplenze docenti scuole secondarie
Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti nell’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.
La consulenza
E’ possibile scrivere a lallaorizzo[email protected] per la richiesta di consulenza specifica.
Scrive un nostro lettore
“Sono laureato in scienze motorie con laurea magistrale in scienze e tecniche sportive 75/s che è uno dei titoli per accedere al concorso. Poi leggo che come requisito, si dovrebbe essere in possesso anche dei 24 cfu che però io ad oggi non ho.
Invece dal mio curriculum di studio, posso spendere la maturità magistrale, conseguita nell’ a.s. 1999/’00, che da legge mi permette di avere un’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e che mi pone in seconda fascia nelle graduatorie GPS per il seguente livello d’istruzione nazionale.
Alla luce di ciò, vorrei chiederle, se nel momento della creazione di una classe di concorso preposta per questa nuova materia, io ad oggi avessi i requisiti sia per partecipare al concorso, sia per fare richiesta d’ingresso in graduatoria per le future GPS riguardanti questa nuova materia, sia per chiedere un’immissione in ruolo senza partecipare al concorso, essendo io già abilitato all’insegnamento nella scuola primaria, a differenza di tanti miei colleghi, laureati in scienze motorie/Isef, abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sperando di aver sollevato un argomento di dibattito, per una casistica particolare che è giusto che giunga anche nelle dovute sedi e che appartiene a me e ad altri diplomati magistrale ante 2002 con laurea specialistica in scienze motorie, che hanno voglia di far valere i propri titoli abilitativi, conseguiti con impegno, sudore e sacrifici nell’affrontare le imposte statali/universitarie.”
La categoria “diplomato magistrale ante 2001/02 o laureato in SFP + laurea in Scienze motorie” non è stata considerata nella legge.
Qualche chiarimento:
- al momento non è prevista la creazione di una specifica graduatoria GPS, dato che per le supplenze alla primaria si attingerà comunque dagli elenchi della secondaria di primo e secondo grado, secondo criteri che dovranno ancora essere stabiliti (e su questo punto certamente si potrà intervenire)
- i due titoli congiunti possono essere una risorsa per l’insegnamento, ma il requisito di accesso al concorso rimane laurea (tra quelle indicate) + i 24 CFU. Il regolamento del Ministero non può modificare i requisiti indicati dalla legge.
- i titoli di accesso non sostituiscono la partecipazione al concorso e il superamento delle relative prove ma – visto che determinano una maggiore preparazione – costituiscono un vantaggio di partenza per chi ne è in possesso.
Naturalmente il dibattito può essere aperto e abbiamo voluto pubblicare il testo della mail anche per far conoscere questa casistica particolare.