Educazione fisica in sicurezza, quadro normativo e vademecum certificazioni mediche. Nota Campania

L’Usr per la Campania fornisce un quadro normativo aggiornato di riferimento per l’Educazione Fisica in sicurezza e un Vademecum sulle Certificazioni mediche per l’attività sportiva scolastica
Vademecum
1. ATTIVITÀ SPORTIVA “NON AGONISTICA”
A. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La certificazione per l’attività sportiva “non agonistica” è obbligatoria ed attualmente regolamentata:
– dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
– dalla Legge del 9 agosto 2013, n° 98 art. 42 bis;
– dalla Legge 30 ottobre 2013, n° 125 art. 10-septies;
– dal Decreto del Ministro della Salute dell’8 agosto 2014;
– Nota esplicativa del Ministro della Salute del 16 giugno 2015;
– Nota integrativa del Ministro della Salute del 28 ottobre 2015.
– Decreto Interministeriale 28/02/2018
B. COSA SI INTENDE PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA A SCUOLA
Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica
– le alunne ed alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
– le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi nelle Fasi precedenti a quella Nazionale.
Gli alunni che rientrano nelle predette condizioni devono sottoporsi a visita medica ai fini della certificazione attestante tale attività.
Si precisa inoltre che
– Sono definite attività parascolastiche tutte quelle attività organizzate dalla scuola al di fuori dei curricoli
obbligatori, es. attività sportive organizzate al di fuori dell’orario scolastico.
– Non rientrano tra le attività parascolastiche le attività curricolari svolte all’interno dell’orario di Educazione
Fisica, anche se svolte al di fuori dei locali della Scuola.
– Non è necessaria alcuna certificazione medica per la frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare
– Non sono sottoposti ad obbligo del certificato medico per la pratica dell’attività sportiva in età prescolare, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.
Il controllo medico per il rilascio della certificazione attestante l’idoneità fisica per attività sportiva di tipo non
agonistica è rilasciata, su richiesta del Dirigente Scolastico timbrata e sottoscritta, da:
– Medici di base e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, dei quali conoscono la storia clinica e familiare;
– Medici specialisti in Medicina dello Sport;
– Medici tesserati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), non obbligatoriamente specialisti in medicina dello sport, che abbiano frequentato e superato uno specifico corso di formazione e che frequentino continui corsi di aggiornamento allo scopo di mantenere in essere lo status di Soci aggregati alla FMSI.
Si ricorda che il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data del rilascio. Resta inteso che i
certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale cadenza annuale.
C. ESAMI CLINICI
Gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato sono:
– anamnesi ed esame obiettivo. Completo di misurazione della pressione arteriosa;
– elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
– elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che
hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
Va precisato, inoltre, che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.
Nel vademecum si richiama l’attenzione alla nota Prot. 1182 del 20.01.2020 dell’USR Campania, in cui si informa che a
partire da Gennaio 2020 la Regione Campania, ai sensi del DPCM 20/11/03, ha attivato al rigo n. 41 della Tabella Esenzioni il Codice n. I01 (I come Imola) per richiedere l’elettrocardiogramma gratuitamente per il rilascio del Certificato medico per l’idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.
La predetta esenzione va attivata attraverso apposita richiesta preparata dal medico pediatra di famiglia.
Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà, in ambito scolastico, gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.)
La visita “non agonistica non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto
il relativo certificato di praticare tutte le discipline.
2. ATTIVITÀ SPORTIVA “AGONISTICA”
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA “AGONISTICA”
• La certificazione per l’attività sportiva “agonistica” è regolamentata:
– dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982
• La certificazione per l’attività sportiva “agonistica per disabili” è regolamentata:
– dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993
COSA SI INTENDE PER ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA A SCUOLA
Appartengono alla definizione di attività sportiva agonistica
– le alunne ed alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi alle Fasi Nazionali.