Educazione civica da settembre: aggiornamento PTOF, chi fa cosa, formazione, valutazione. Le nostre FaQ

Come è noto la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 ha previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fossero definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica con le quali individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
Dal combinato disposto delle Linee guida, allegato A in particolar modo, e la Legge 92, emergono delle questioni che è bene focalizzare con delle FAQ.
Il ruolo dell’autonomia scolastica e le Linee guida
Una prima attuazione triennale è quella prevista per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Periodo nel quale le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dovranno definire in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida. Le Linee guida pertanto svolgono elemento di indirizzo, di orientamento. Sarà cura del collegio dei docenti quello di dover integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Nell’Allegato A si specifica chiaramente che il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida -Allegati A, B e C che ne sono parte integrante-provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art.6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.
Entro quanto dovrà essere aggiornato il PTOF?
Come ricordato dalla nota de MIUR U.0017832.16-10-2018 l’art.3 del DPR275/1999,come novellato dall’art.1, comma 14, della Legge 107/2015,prevede,con termine ordinatorio,che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente,sempre entro ottobre,il Piano relativo alla triennalità in corso
Come prima cosa sarà necessario aggiornare i curricoli di istituto
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2,comma 1 della Legge).
Sarà obbligatoria svolgere l’educazione civica? Per quante ore?
Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non puo’ essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
Chi deve svolgerle?
Non è contemplata l’ipotesi di ricorrere a personale esterno alla scuola. E’ la stessa Legge 92 all’articolo 2 comma 9 bis a prevedere che “L’intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe.
Si può ricorrere alla quota dell’autonomia del 20% ma non variando l’organico
Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico, l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.
Nelle scuole del primo ciclo di insegnamento a chi verrà affidata la materia?
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia.
Come viene individuato il coordinatore?
Tra i docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge.
Il Coordinatore potrà essere retribuito?
L’articolo 2 comma 8 della Legge 92 afferma che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, ne’ ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita’, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Da ciò si desume dunque che in sede di contrattazione d’istituto potrà sicuramente esser riconosciuto un compenso accessorio al coordinatore per l’espletamento dell’attività di cui alla Legge 92. Nelle scuole di secondo ciclo come verrà individuato il personale docente a cui affidare la materia?
Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti rispetto a quelle del personale del primo ciclo d’istruzione.
Il caso del docente abilitato in diritto contitolare nel Consiglio di Classe
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.
Il caso del docente abilitato in diritto non contitolare nel Consiglio di Classe
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.
Nel caso in cui non vi sono docenti abilitati a chi si affida la materia?
Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.
A chi sarà affidato il coordinamento nel secondo ciclo d’istruzione?
Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati,avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì,di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 3
Sarà necessario formarsi?
In fase di prima attuazione, il Ministero dell’Istruzione predispone specifiche azioni formative e misure di accompagnamento e supporto destinate ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche. L’articolo 6 della Legge 92 afferma che il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ aggiornato al fine di comprendervi le attivita’ di cui al primo periodo. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti , le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche’, in conformita’ al principio di sussidiarieta’ orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.
La formazione pertanto interesserà certamente il personale chiamato ad effettuare l’insegnamento scolastico dell’educazione civica.
Chi è chiamato a verificare l’attuazione dell’educazione civica nella scuola?
Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge 92 afferma che Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa
Sarà obbligatorio procedere con la valutazione?
La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
Chi formulerà la proposta di valutazione?
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente,da inserire nel documento di valutazione,acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
In che modalità avverrà la valutazione?
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF,che viene riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti,nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
La valutazione del comportamento dovrà tener conto delle competenze in educazione civica?
Il combinato disposto dell’articolo2,comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione.
Il voto in educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva?
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado,all’attribuzione del credito scolastico.
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