È possibile impugnare le delibere del Consiglio d’Istituto? Cos’è il reclamo e come presentarlo

Forniamo un focus su uno dei temi più richiesti e dibattuti, cioè la possibilità o meno di impugnare delibere del Consiglio di istituto ai fini del loro annullamento. Partiamo dall’individuare la struttura interna e le competenze del Consiglio di istituto, per poi analizzare le possibili azioni di reclamo esperibili.
Forniamo dunque di seguito i chiarimenti utili al personale scolastico ma anche a famiglie e studenti interessati, per permettere una consapevole partecipazione alla vita scolastica.
Composizione del CdI.
Il Consiglio di circolo o di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (personale docente, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale ATA) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Il Dirigente scolastico è un membro di diritto.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, l’organo è costituito da 14 componenti, di cui:
- 6 rappresentanti del personale docente;
- 1 rappresentante del personale ATA;
- 6 rappresentanti dei genitori degli alunni e studenti;
- il Dirigente scolastico;
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, la composizione è di 19 componenti, di cui:
- 8 rappresentanti del personale docente;
- 2 rappresentante del personale ATA;
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e studenti;
- il Dirigente scolastico;
Negli istituti di istruzione di secondo grado, i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
La presidenza dell’organo collegiale.
Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
Validità delle deliberazioni.
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico in materia di istruzione “, l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per la validità dell’adunanza del consiglio di circolo e di istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
La mancanza di tali requisiti comporta la possibilità di invalidare la deliberazione che ne è conseguita.
Il reclamo.
Contro ogni delibera del CdI è esperibile il reclamo, disciplinato dall’articolo 14 comma 7 del DPR 275/1999: “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Si richiama qui l’attenzione al fatto che il reclamo delle delibere dell’organo collegiale non è riservato ai soli componenti dell’organo stesso, ma anzi è esperibile da chiunque abbia un interesse concreto e legittimo, la cui sostanzialità dovrà essere valutata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto in primis.
Come procedere in presenza di reclamo.
Nel caso in cui il reclamo sia fondato e proposto da un soggetto legittimamente interessato, il Presidente del consiglio di istituto dovrà valutare se procedere ad una nuova convocazione dell’organo, ai fini di un nuovo riesame della delibera impugnata.
Si consiglia in questa fase la massima collaborazione con il Dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell’istituzione scolastica.
Nel caso invece in cui il reclamo non abbia fondamento sotto il profilo giuridico o fattuale, il presidente potrà decidere se:
- portare la questione comunque in seno al consiglio di istituto, previa apposita convocazione;
- lasciar cadere lì la questione, senza aprire la strada a nuovi riesami della delibera. In tal caso si consiglia sempre di dare formale risposta al soggetto reclamante.