È diritto dei precari visionare i contratti dei colleghi collocati nella stessa graduatoria d’istituto
Con ricorso il ricorrente, collaboratore scolastico inserito da tempo nelle graduatorie di istituto di III fascia ha impugnato tramite il proprio legale il provvedimento i col quale il dirigente scolastico gli ha comunicato il diniego parziale di accesso ai documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti. Il TAR si pronuncia sulla legittimità della richiesta di visionare i contratti dei propri colleghi.
Il fatto
In prima battuta, l’ istanza di accesso è stata solo formalmente integralmente accolta dall’Amministrazione ma in realtà non sono stati ostesi tutti i documenti richiesti, mancando in particolare i contratti di lavoro a tempo determinato e/o di supplenza stipulati nell’anno scolastico di riferimento. Il ricorrente pertanto sollecitava l’Amministrazione a consentire il suo accesso integrale alla documentazione sin dall’origine richiesta, ivi compresa la predetta documentazione non ancora ostesa. L’Amministrazione ha rigettato questa specifica richiesta adducendo che il provvedimento di accoglimento precedente – che implicitamente negava l’ostensione dei contratti di lavoro richiesti – era ormai divenuto inoppugnabile. Il ricorrente allora agiva presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con decisione n. 89 del 23.09.2021, ha accolto integralmente il ricorso amministrativo dell’odierno ricorrente invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza; ma la scuola non seguiva le indicazioni della Commissione consistente con il procedere all’ostensione di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e/o di supplenza stipulati nell’anno scolastico di riferimento.
Legittimo visionare i contratti di lavoro dei precari inseriti nella propria graduatoria d’istituto
Invero, afferma il TAR del FVG con sentenza n. 00210/2022 ,dall’esame della documentazione in atti, già la prima istanza conteneva l’esplicita richiesta di poter visionare “tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e/o di supplenza stipulati nell’anno scolastico tra l’istituto e i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria definitiva di Istituto – III fascia – – personale ATA” (così testualmente l’istanza). A fronte di tale specifica richiesta l’Amministrazione ha espresso un sostanziale e complessivo accoglimento delle pretese ostensive del ricorrente, senza tuttavia provvedere alla trasmissione della documentazione contrattuale né esplicitare nel proprio provvedimento un formale diniego all’accesso di questa parte della documentazione richiesta. Tale non può considerarsi la mera precisazione che parte della documentazione richiesta era stata in realtà già pubblicata e che, pertanto, era già direttamente e senza mediazioni accessibile da parte dell’istante.