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Durante il periodo di malattia si può andare a vedere una partita di calcio? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Il caso in commento, accaduto nell’ambito del privato, ma i cui principi son ben estendibili anche al pubblico, riguarda un licenziamento intimato ad un lavoratore per essersi recato, comunque fuori dall’orario di reperibilità, in orario serale, a vedere una partita di calcio, durante il periodo di malattia.

La società contestava che quel comportamento non era corretto e dimostrava la non veridicità dell’attestazione della patologia del dipendente, che comunque il datore di lavoro non è tenuto a conoscere, poiché questo dovrebbe solo venire a conoscenza della prognosi e non della diagnosi. Si pronuncia il Tribunale di Arezzo con sentenza del, 07 marzo 2023, n. 64 attestando sostanzialmente che è illegittimo il licenziamento in questione e dunque il recarsi ad una partita non necessariamente implica l’aggravarsi della malattia del lavoratore. Sentenza diffusa dall’Osservatorio Olympus.

Il comportamento del lavoratore durante la malattia

I giudici richiamano alcuni pronunciamenti giurisprudenziali osservando che si è in presenza di consolidato orientamento secondo cui «il lavoratore non deve solo fornire la prestazione, ma, quale obbligo accessorio, deve anche osservare comportamenti coretti e rispettosi al di fuori dall’ambito lavorativo, tali da non ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, tali condotte illecite, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva ancorché attuate al di fuori del contesto lavorativo» (Tribunale, Roma, sez. lav., 11/01/2023, n. 266).

Però nel caso in questione la società ha giustificato il licenziamento oggetto d’impugnazione sulla base di asseriti indizi gravi e concordanti che consentirebbero di ritenere la condotta tenuta dal lavoratore frutto di un comportamento non veritiero e genuino, artatamente posto in essere per assistere alla partita di calcio Fiorentina-Juventus del 21 maggio del 2022. In sostanza, secondo l’assunto avrebbe ottenuto un certificato medico per attestare una patologia n realtà non sussistente al fine di non recarsi nel luogo di lavoro e poter così presenziare alla suddetta partita.

Per i giudici non vi è prova della falsità della certificazione, né del resto può avere una qualche influenza per l’odierno giudizio la proposizione di querela di falso ideologico (che semmai avrebbe dovuto essere proposta ai fini di un giudizio penale, il cui positivo esito non varrebbe a determinare la caducazione della presente ordinanza), è doveroso soffermarsi ad esaminare se recarsi ad un evento sportivo durante lo stato di malattia possa o meno inficiare il rapporto fiduciario intercorrente tra le parti.

Durante lo stato di malattia non esiste il riposo assoluto salvo diversa prescrizione medica

Per il tribunale toscano non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica ed il lavoratore in questione si recato ad assistere al predetto evento sportivo in orario in cui egli era non reperibile per la visita fiscale, così pienamente esplicando il proprio diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promananti dall’autorità giudiziaria.

Si aggiunga che mentre assistere ad una partita non richiede particolari sforzi (essendo visionabile anche assumendo una posizione seduta). Non rileva poi il richiamo di parte resistente ad altre e diverse mansioni lavorative, avendo dovuto proporre altre mansioni eventualmente esercitabili.

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