DSGA neoassunti che non hanno potuto partecipare alla mobilità, la questione finisce in tribunale

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Con ricorso collettivo è stata impugnata l’ordinanza con la quale il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato la mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/2022  in particolare con riferimento ai DSGA neo immessi in ruolo, i quali, in sostanza non hanno potuto partecipare alla procedura di mobilità. Finisce dunque in tribunale una questione delicata e che se andrà a buon fine, qualora verranno accolte le comprensibili rimostranze di parte ricorrente, potrebbero determinarsi dei movimenti di DSGA in tante scuole in corso d’anno?

Il fatto
L’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche e taluni vincitori del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) di cui Bando indetto con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del 20 dicembre 2018, n. 2015, sostengono l’illegittimità dell’art. 22, comma 8, della già citata ordinanza nella parte in cui ha disposto che: “Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici.” La disposizione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, si porrebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 18, comma 5, del Bando di concorso, non consentendo ai vincitori del concorso di partecipare alle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2021-2022.

La giurisdizione è del giudice del lavoro

Non si è pronunciato nel merito il tribunale amministrativo poiché non ha riconosciuto la sua competenza. Che come è noto è soggetta continuamente ad interpretazioni ballerine.

“Come infatti già ritenuto con la richiamata ordinanza n. 8639 del 2021, deve rilevarsi che le procedure di trasferimento e mobilità sono disciplinate con atti di mera gestione del personale scolastico, posti in essere dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituiscono atti di macro organizzazione (c.f.r. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5308 del 2021). La Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di chiarire che “sussiste la giurisdizione ordinaria in quanto trattasi della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e, precisamente, l’ordinanza impugnata riguarda le modalità attuative della L. n. 107 del 2015 e del CCNL Integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2016/2017. Al provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione. E’ noto che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1, (riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo “status” di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati “iure privatorum” (cfr, tra le tante, Cass. SU n 8363/2007)”.

Continuano i giudici, con la sentenza del 17 agosto N. 09371/2021, del TAR del Lazio, nel sostenere la non competenza della giustizia amministrativa a pronunciarsi su tale materia che “nel caso di specie la previsione di cui si chiede l’annullamento attiene alle modalità con le quali i DSGA, immessi in ruolo nell’a.s. 2020-2021, possono partecipare, sia pure entro limiti specificamente determinati e territorialmente circoscritti (provincia di assegnazione), alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2021-2022, potendo presentare domanda per l’assegnazione della sede di titolarità, scegliendo tra quella in cui sono stati provvisoriamente assegnati all’atto dell’immissione in ruolo e le sedi vacanti nell’ambito della relativa provincia. La stessa ordinanza individua espressamente l’oggetto e il campo di applicazione della disciplina ivi contenuta con riferimento a “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola” (art. 1, co.1), con la dichiarata finalità di stabilire ai sensi dell’art. 462, co. 6, del D.lgs. n. 297 del 1994 termini e modalità di presentazione delle domande, atti e documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, gli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi, quale competente, il giudice ordinario”.

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Pubblicato in DSGA

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