DSGA neo immessi in ruolo, quando possono presentare domanda di trasferimento?
La risposta al quesito è fornita dal contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA.
CCNI
Ministero e sindacati, com’è noto, sono al lavoro per il rinnovo del CCNI sulla mobilità, dopo che il tribunale di Roma ha annullato il contratto 2022/25.
Il nuovo articolato dovrebbe disciplinare la mobilità per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 e c’è grande attesa soprattutto per le disposizioni relative ai vincoli di permanenza nella scuola di titolarità per i docenti neoassunti e non, relativamente ai quali Ministero e Sindacati hanno vedute differenti.
Il Ministero, infatti, ritiene che, per i docenti neoassunti, il vincolo introdotto dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), che ha modificato il D.lgs. 59/17, vada applicato già dalla prossima mobilità, mentre le OOSS ritengono che la nuova disciplina abbia annullato tutti i precedenti vincoli e che il nuovo vincolo debba essere applicato quando andrà a regime il sistema di reclutamento delineato dal predetto DL 36/22.
Riguardo al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità per i DSGA, invece, il nuovo CCNI non dovrebbe presentare delle novità, in quanto lo stesso (vincolo) discende dal D.lgs. 165/01, ad oggi non modificato relativamente alla materia di cui trattasi. Prima di parlarne, ricordiamo come viene assegnata ai DSGA la sede di titolarità.
Neoassunti e scuola titolarità
I DSGA ottengono la scuola di titolarità, all’atto dell’assunzione, nell’istituto scolastico di immissione in ruolo, come leggiamo nell’articolo 34, comma 9, del CCNI 2022/25:
[…] Al predetto personale viene assegnata, all’atto dell’immissione in ruolo, la sede di titolarità sulla sede di prima destinazione.
Vincolo triennale
L’articolo 1, comma 6, del CCNI 2022/25 dispone che i DSGA sono sottoposti al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. 165/2001, ove leggiamo quanto segue:
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
I DSGA neo immessi in ruolo, dunque, come si legge anche nell’articolo 34/9 del CCNI 2022/25 sopra citato:
- ottengono la titolarità all’atto dell’immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità, può essere scelta, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra quelle vacanti e gli anni svolti nella scuola di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente, ai fini del computo dei tre anni di blocco;
- devono restare nella scuola di prima destinazione, ossia di immissione in ruolo, per almeno tre anni;
- possono partecipare alla mobilità dopo i succitati tre anni.
Il vincolo suddetto non si applica nei casi di soprannumero che, per i DSGA, si verificano quando l’istituto scolastico di titolarità perde l’autonomia e/o è oggetto di dimensionamento.